Pignoramento indennità di disoccupazione

L'indennità di disoccupazione ha natura previdenziale: l'articolo 38 comma 2 della Costituzione dispone, infatti, che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Ed infatti, con la sentenza 85/2015 la Corte costituzionale ha sancito che l’indennità mensile di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall'articolo 38 della Costituzione.

Ora, l'articolo 545 del codice di procedura civile prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) nella misura del 20%.

Attualmente, l'importo dell'assegno sociale è pari a 448 euro: pertanto la sola parte dell'indennità di disoccupazione che eccede i 672 euro (importo dell'assegno sociale aumentato della metà) può essere pignorata nella misura di un quinto per crediti ordinari e nella misura di un decimo (fino a 2.500 euro) per crediti esattoriali.

11 Luglio 2016 · Loredana Pavolini





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