Il creditore non può pignorare i versamenti del debitore finalizzati a ridurre lo scoperto in conto corrente

In tema di pignoramento del conto corrente, il creditore può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, ma non può pignorare i singoli versamenti effettuati dal debitore prima e dopo il pignoramento e finalizzati a ridurre lo scoperto di conto corrente.

In pratica se il conto corrente è negativo al momento del pignoramento, il creditore non può esigere dalla banca eventuali versamenti effettuati dal debitore, anche dopo il pignoramento, esclusivamente finalizzati a ridurre o ad azzerare il saldo negativo debitore.

Per i giudici di legittimità, infatti, eventuali versamenti successivi al pignoramento, finalizzati a ridurre o ad estinguere il saldo debitore, hanno soltanto carattere ripristinatorio della provvista, senza obblighi restitutori a carico della banca nei confronti del titolare del conto.

Riassumendo: il creditore ha la possibilità di procedere al pignoramento di somme nella diretta disponibilità del debitore, ma una volta che esse siano confluite nel conto corrente bancario del medesimo, il pignoramento può riguardare solo il saldo positivo e non i singoli versamenti.

Ove invece il saldo sia negativo, gli eventuali versamenti sul conto che intervengano successivamente al pignoramento sono irrilevanti, in quanto aventi solo carattere di ripristino della provvista, non sussistendo alcun obbligo restitutorio a carico della banca nei confronti del titolare del conto.

Quelli appena esposti i contenuti della sentenza della Corte di cassazione numero 6393/15.

1 Aprile 2015 · Simonetta Folliero





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