Pignoramento presso la residenza del debitore – beni non pignorabili

L’articolo 514 del codice di procedura civile prevede una lista di beni di prima necessità non pignorabili:

Inoltre, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro [articolo 515 comma 3, codice di procedura civile]

E’ importante ricordare che i beni immobili sono sempre pignorabili, incluso la prima casa di residenza per i creditori non esattoriali.

Quanto sopra in teoria. In pratica è da dire che ultimamente, stante una certa tendenza degli UG a fare verbali di pignoramento negativi, l'intendenza di finanza ha avviato accertamenti in merito al corretto espletamento dei pignoramenti. Pertanto piuttosto che fare un verbale negativo, in alcuni casi gli UG preferiscono pignorare pur qualcosa, anche di scarso valore... una radio a pile.. un divano consunto... per quanto la possibilità di realizzo di detti beni è prossima a zero. In questi casi il debitore viene di solito nominato custode dei beni, e trascorsi i termini il pignoramento decade di efficacia, facendo ritornare i beni pignorati nella disponibilità del debitore (che di fatto non è mai venuta a mancare).

La casistica in tema di pignoramento è comunque varia e variegata, molto è lasciato alla discrezionalità dell'ufficiale giudiziario procedente. E' anche per questo motivo che bisogna sempre dimostrarsi nei suoi confronti disponibili e collaborativi.

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30 Agosto 2013 · Simone di Saintjust





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