Quando cessa l'obbligo di mantenimento per figli maggiorenni


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L’obbligo di mantenimento per figli maggiorenni, sancito in una sentenza di separazione personale o divorzio, cessa con il raggiungimento dell’autosufficienza economica accertata all’esito di un procedimento ex articolo 710 codice di procedura civile

Il diritto a percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, con sentenza passata in giudicato, può essere modificato o estinguersi (oltre che per accordo fra le parti), solo attraverso la procedura prevista dall’articolo 710 del Codice di procedura civile.

Conseguentemente, la raggiunta maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per se sole, condizioni sufficienti a legittimare, in mancanza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell’assegno (Cassazione, sentenza del 4 aprile 2005, numero 6975).

Si precisa che le doglianze dirette alla eliminazione o riduzione degli assegni di mantenimento disposti con la sentenza di omologazione per fatti sopravvenuti non possono proporsi con l’opposizione al precetto, ma devono essere azionate con il rimedio tipico revisionale di cui all’articolo 710 del Codice di procedura civile.

Con l’opposizione al precetto sono, infatti, proponibili soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo (Tribunale di Bari, sezione seconda civile, sentenza del 18 settembre 2008, numero 2087; Cassazione, sentenza del 9 novembre 2001, numero 13872).

In pratica, al raggiungimento della maggiore età del figlio, il coniuge a carico del quale è stato posto il suo mantenimento, non può autonomamente provvedere a ridurre, in tutto o in parte, il contributo che versa al figlio. Anche qualora egli ritenga che il figlio maggiorenne abbia ormai acquisito una propria indipendenza economica. Il genitore onerato del mantenimento del figlio maggiorenne deve, così come ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia numero 13184 del 16 giugno 2011, instaurare un giudizio davanti al giudice (ex articolo 710 del Codice di procedura civile) finalizzato ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione personale o divorzio.

24 Ottobre 2011 · Antonella Pedone

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Commenti e domande

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  • elenaclara 27 Giugno 2012 at 21:47

    Buonasera, vorrei un chiarimento relativo ad un assegno di mantenimento per una figlia di 25 anni. Dunque il mio compagno paga sullo stipendio (la moglie gli ha fatto causa e l’importo gli viene addebitato sullo stipendio) il mantenimento per la figlia 25enne che risultata formalmente residente a casa della madre ma che in realtà convive da 4 anni con un uomo più grande di lei di 20 anni e con le sue figlie di 7 anni. La figlia non ha contatti con il padre, o meglio quando vuole qualcosa ritorna da “paparino” (ultimo episodio ha chiesto al padre la macchina che lui stava vendendo su subito.it e il padre gliel’ha regalata) e poi scompare per anni…..
    Si può contestare in qualche modo la faccenda dimostrando che non è più residente presso la madre?7
    Grazie

    • Ludmilla Karadzic 27 Giugno 2012 at 21:53

      Certo, è necessario dimostrare quanto da lei asserito attraverso report investigativi o con testimonianze di terzi.