Mantenimento figli maggiorenni – Il genitore obbligato può accedere agli atti relativi al reddito percepito dal figlio
Veniva opposto diniego di accesso agli atti ad un genitore che, al fine di dimostrare la raggiunta indipendenza economica del figlio, chiedeva di conoscere i dati reddituali di quest'ultimo, a cui corrispondeva un assegno di mantenimento.
L'accesso agli atti veniva richiesto in seguito ad azione esecutiva proposta, nei confronti del genitore obbligato, dal coniuge separato convivente con il figlio, a favore del quale era stato disposta giudizialmente, ma non adempiuta, la corresponsione dell'assegno alimentare.
Il genitore sottoposto ad esecuzione, in seguito al diniego di accesso, motivato formalmente con l’assenso negato dall'interessato, adiva il Tribunale Regionale Amministrativo competente, che accoglieva il ricorso.
Secondo i giudici amministrativi, infatti, i principi da applicarsi, secondo consolidata giurisprudenza, sono i seguenti:
- l’accesso agli atti non può essere negato qualora la richiesta è motivata con la necessità di difendersi in giudizio;
- tra il diritto alla riservatezza e l’esigenza di difesa in giudizio prevale la seconda;
- qualora si tratti di dati non sensibili l’accesso non può essere negato e il reddito percepito non è un dato sensibile;
- a decidere sul diritto di accesso è l'amministrazione che si trova in possesso dei documenti, laddove l’interessato può solo esprimere il suo motivato avviso a riguardo.
Così ha deciso il TAR Friuli Venezia Giulia nella sentenza 599/14.
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