Revoca assegnazione casa familiare e assegno di mantenimento per figli maggiorenni e privi di reddito
La normativa vigente prevede la revoca dell’assegnazione, quando il coniuge cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
La Corte Costituzionale ha interpretato la norma, nel senso che comunque debba essere salvaguardato l’interesse dei figli minori o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.
Nel caso di trasferimento del coniuge assegnatario viene necessariamente meno dell’assegnazione della casa familiare.
I figli, anche se maggiorenni, ma privi di reddito, sono legittimati a richiedere ai genitori il mantenimento, che dovrebbe permettere loro di procurarsi un nuovo alloggio, posto che, tra l’altro, il genitore obbligato, tornando nella disponibilita’ dell’immobile, vedra’ accresciuta la propria disponibilita’ economica.
Questo l'orientamento giuridico emerso dalla lettura 14727/15 della Corte di cassazione.
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