Revoca assegnazione casa familiare e assegno di mantenimento per figli maggiorenni e privi di reddito

La normativa vigente prevede la revoca dell’assegnazione, quando il coniuge cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

La Corte Costituzionale ha interpretato la norma, nel senso che comunque debba essere salvaguardato l’interesse dei figli minori o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.

Nel caso di trasferimento del coniuge assegnatario viene necessariamente meno dell’assegnazione della casa familiare.

I figli, anche se maggiorenni, ma privi di reddito, sono legittimati a richiedere ai genitori il mantenimento, che dovrebbe permettere loro di procurarsi un nuovo alloggio, posto che, tra l’altro, il genitore obbligato, tornando nella disponibilita’ dell’immobile, vedra’ accresciuta la propria disponibilita’ economica.

Questo l'orientamento giuridico emerso dalla lettura 14727/15 della Corte di cassazione.

31 Agosto 2015 · Carla Benvenuto


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con i tuoi account Facebook e/o Twitter

condividi su FB     condividi su Twitter

Questo post totalizza zero voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inuutile

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!