Notifica degli atti ad opera dell’ufficiale giudiziario e residenza sconosciuta del destinatario – Quando è possibile il deposito di copia dell’atto nella casa comunale?

L'articolo 143 del codice di procedura civile dispone che, se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, l'ufficiale giudiziario esegue la notifica mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario e la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo la notifica a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti legittima l’applicabilità della forma disciplinata dall'articolo 143 del codice di procedura civile, ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l’impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l’espletamento delle indagini necessarie secondo l’ordinaria diligenza.

La Corte di cassazione ha anche chiarito che i presupposti, legittimanti la notifica a norma dell'articolo 143 del codice di procedura civile, non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l’ordinaria diligenza.

A tal fine, la relata di notifica fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notifica.

Ad esempio, la temporanea assenza del destinatario dalla sua abitazione (in cui è fissata la sua residenza anagrafica) non può essere qualificato come un trasferimento e/o come un trasferimento in luogo ignoto tale da comportare una condizione di irreperibilità del destinatario se dalle informazioni acquisite dall'ufficiale giudiziario e dalle stessa relata di notificazione emerge la conoscenza del luogo in cui dimora il destinatario. In una tale circostanza non può essere qualificato come legittimo il ricorso alla notifica di cui all'articolo 143 del codice di procedura civile.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 15626/2018.

17 Giugno 2018 · Annapaola Ferri




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