Figlio maggiorenne economicamente autosufficiente – Niente revoca ma solo riduzione dell’assegno di mantenimento in presenza di ridotta potenzialità reddituale
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica.
La condizione di indipendenza economica si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, e’ stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tuttavia, la revoca dell’assegno di mantenimento del figlio, in considerazione della acquisita capacita’ professionale a svolgere attività retribuita, deve tener conto della eventuale esistenza di una ridotta potenzialità reddituale che giustificherebbe il permanere dell’assegno sia pure in misura minore rispetto a quella stabilita nel primo grado del giudizio.
Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 7168/16.
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