Separazione e divorzio – Quando viene meno l’obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi.
Il venir meno del diritto al mantenimento si verifica solo qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica.
In pratica, il genitore obbligato interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso. Egli è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l’indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.
L’avanzare dell’età non può, tuttavia, essere ininfluente: con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un’occupazione) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole per il figlio maggiorenne.
Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell’autosufficienza economico reddituale dell’avente diritto, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all’interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d’iniziativa e d’impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne si giustifica, infatti, all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti.
Concludendo, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’avente diritto.
Sono quelli appena elencati gli orientamenti espressi dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12952/16.
24 Giugno 2016 · Marzia Ciunfrini
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Stai leggendo Separazione e divorzio – Quando viene meno l’obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne • Autore Marzia Ciunfrini • Articolo pubblicato il giorno 24 Giugno 2016 • Ultima modifica effettuata il giorno 26 Aprile 2019 • Classificato nelle categorie famiglia obbligo mantenimento figli, famiglia obbligo mantenimento figli maggiorenni, separazione e divorzio - assegnazione casa coniugale • Numero di commenti e domande: 2. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .
Buongiorno avrei due quesiti:
1) posso chiedere se in base alla sentenza 18974/2013 se il figlio maggiorenne, a cui fino a ora è sempre stato dato il mantenimento, ha attualmente un lavoro precario non ha più diritto all’assegno di mantenimento?
2) visto le grandi difficoltà di reperire informazioni lavorative è possibile obbligare l’altro genitore a comunicare lo stato lavorativo del figlio?
La Suprema Corte di cassazione, anche con l’ordinanza 6509/2017 ha stabilito che l’ingresso nel mondo del lavoro del figlio maggiorenne, beneficiario di un assegno di mantenimento corrisposto dal genitore divorziato obbligato, che riesce ad ottenere, così, una retribuzione seppur modesta ed anche precaria, ma che prelude ad una successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore onerato; inoltre, la successiva, eventuale, perdita dell’occupazione come pure il successivo andamento negativo dell’occupazione stessa, non comporta la revivescenza dell’obbligo al mantenimento.
Per quanto attiene la seconda domanda, non è detto che l’altro genitore conosca le informazioni relative allo stato lavorativo del figlio. Conviene acquisire i dati in maniera autonoma, anche attraverso una indagine finalizzata.