Limiti di pignorabilità della rendita INAIL corrisposta in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale

L’articolo 110 del dpr 1124/1965 dispone che le indennità corrisposte in seguito ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali non possono essere cedute per alcun titolo, né possono essere pignorate o sequestrate, tranne che per spese di giudizio alle quali l’assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a contenzioso sorto sulle disposizioni contenute nel decreto stesso.

Dunque la rendita INAIL, erogata in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, é impignorabile.

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza 572/1989, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 110 del dpr 1124/1965, nella parte in cui non consente la pignorabilità delle rendite erogate dall’INAIL per crediti alimentari dovuti per legge ed ha equiparato ai fini della pignorabilità la pensione Inps con la rendita Inail.

Possiamo concludere che la rendita INAIL, erogata in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è pignorabile per debiti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) o esattoriale (quando il creditore è la pubblica amministrazione), mentre è pignorabile per debiti di natura alimentare (assegno di mantenimento a coniuge e figli) nella misura stabilita dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato.

Alcune sentenze (Corte Costituzionale 1041/1988 e Corte di Cassazione 25043/11) sembrano fissare ad 1/3 della quota pignorabile del reddito percepito dall'obbligato il tetto massimo prelevabile per soddisfare crediti di natura alimentare.

1 Giugno 2016 · Tullio Solinas





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