La protesta dei protestati

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

PROTESTATO

La legge 7 marzo 1996, numero 108, detta sull'usura all'articolo 17 stabilisce che:

1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.


4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

CATTIVO PAGATORE

Se avete richiesto un prestito in banca o ad una finanziaria e avete avuto qualche problema nel restituirlo allora state il vostro nominativo è finito nell'elenco dei cd. "cattivi pagatori".

Infatti Banche e società finanziarie, prima di concedere un credito ai propri clienti, si informano sulla loro solvibilità: in modo che questi, una volta ricevuto il finanziamento, siano poi in grado di restituirlo.

La raccolta delle informazioni avviene attraverso centrali rischi "pubbliche" e centrali rischi "private".

Le prime sono fondamentalmente due e sono state istituite per legge: sono la Centrale Rischi della Banca d'Italia, che riguarda esposizioni (mutui, anticipazioni, aperture di credito ecc...) pari o superiori a 75.000,00 euro e la Centrale Rischi della SIA (Società Interbancaria per l'Automazione), che riguarda esposizioni fra i 31.246,00 euro e i 74.990,00 euro.

Le centrali rischi private sono invece società di raccordo del sistema bancario, che custodiscono i dati di esposizioni relative anche a pochi migliaia di Euro (importi che vanno da 0 a 31.246,00 euro) e che sono costituite per fornire alle banche e alle finanziarie che vi aderiscono un servizio certamente prezioso, finalizzato a limitare i rischi nella concessione del credito, ma che possono creare anche qualche problema a coloro che sono censiti in tali archivi se le informazioni non sono corrette o non aggiornate.

Fra le più note attualmente in funzione in Italia vi sono la CRIF, la CTC, l'Experian ed altre ancora.

I clienti hanno comunque sempre il diritto di chiedere informazioni sui propri dati personali detenuti da banche, società finanziarie, centrali rischi private e pubbliche; possono altresì chiedere in merito alla loro provenienza, oppure chiederne la cancellazione.

Per fare una domanda su protestati e cattivi pagatori, sul protesto, sulle restrizioni di accesso al credito per i soggetti protestati, sulle procedure di cancellazione del protesto, sul Pubblico Registro dei Protesti  e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

21 Agosto 2008 · Ludmilla Karadzic





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