La decadenza dal beneficio del termine

Decadenza del beneficio del termine per ritardi nel pagamento delle rate - Risoluzione del contratto di mutuo o di finanziamento

La decadenza dal beneficio del termine è la facoltà che ha il finanziatore di esigere immediatamente il debito residuo di un prestito in un'unica soluzione, a seguito di specifiche inadempienze contrattuali (ritardi nel pagamento delle rate di rimborso) da parte del debitore,  il quale perde la possibilità di rimborsare il prestito alle scadenze stabilite.

La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

La risoluzione del contratto comporta la decadenza del beneficio del termine (DBT) e la contestuale richiesta del rimborso del capitale residuo in un'unica soluzione.

L'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio. Per gli atti indicati non è necessaria l'autentica notarile.

E' nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, numero 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.

20 Agosto 2013 · Carla Benvenuto





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