Ipoteca » E’ nulla l’iscrizione senza la notifica dell’avviso di intimazione

E' da considerarsi nulla l’iscrizione dell'ipoteca in assenza della notifica dell'avviso di intimazione.

È nulla l’iscrizione ipotecaria in assenza di notifica dell'avviso di intimazione ma corredata soltanto dalla comunicazione da parte di Equitalia. Insufficiente la comunicazione che contiene il mero rinvio alle cartelle di pagamento: il contribuente dev'essere messo in grado di difendersi.

Questa, in sintesi, la decisione della Ctp di Enna espressa con sentenza 183/13.

Il contribuente ha la facoltà di opporsi, davanti al giudice, all'ipoteca iscritta da Equitalia sulla casa se la comunicazione di avvenuta iscrizione non è stata preceduta dal previo avviso contenente l’intimazione di pagamento.

Ciò è quanto si evince dalla pronuncia in esame.

A parere dei giudici di merito, la legge considera insufficiente la comunicazione con il semplice rinvio alle cartelle esattoriali e il generico avviso dell'iscrizione ipotecaria senza però una vera e propria intimazione di pagamento.

Così facendo, infatti, verrebbe irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del contribuente.

La commissione tributaria provinciale spiega che la semplice comunicazione di avvenuta iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, per potersi considerare valida, deve essere completa di tutti gli elementi che hanno legittimato l’Agente della Riscossione all'iscrizione ipotecaria in favore dello Stato.

Se la comunicazione ricevuta dal contribuente presenta solo l’elenco delle cartelle esattoriali con il numero di emissione, la data di notifica delle stesse cartelle, l’ente impositore, il numero di ruolo l’importo dell'imposta e gli accessori e nient’altro, è irregolare, impropria e incompleta.

Infatti, oltre al semplice elenco, ci deve essere anche l’intimazione al pagamento e, infine, il preavviso di iscrizione ipotecaria.

14 Marzo 2014 · Gennaro Andele


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