I controlli sulle dichiarazioni DSU ISEE del nucleo familiare

I controlli preventivi dell'Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni ISEE

La crescente diffusione dell'Isee quale sistema di sintesi per misurare la "ricchezza" del nucleo familiare e regolamentare l'accesso ad una molteplicità di prestazioni sociali agevolate, sia a livello centrale sia a livello locale, ha indotto il legislatore ad intervenire su una materia ormai datata oltre 10 anni fa. Lo scopo è quello di cercare da un lato di prevenire abusi o talvolta vere e proprie truffe, e dall'altro di razionalizzare al meglio i parametri di determinazione dell'indicatore secondo aggiornati criteri di equità sociale.

Un primo tentativo in questo senso era stato effettuato con la Finanziaria 2008 (legge 244 del 24 dicembre 2007), che aveva apportato (articolo I, comma 344) delle modifiche al Dlgs 109/98 traslando parte delle competenze affidate dall'Inps all'Agenzia delle Entrate (ADE), che sarebbe dovuta divenire il nuovo soggetto centralizzato deputato alla determinazione in via telematica dcll'Isee pcr ciascun cittadino.

La norma, almeno in quella formulazione, è peraltro rimasta sulla carta e non ha trovato applicazione pratica per problemi tecnici evidentemente sorti nella successiva fase attuativa. E'  stata pertanto modificata ed inserita all'articolo 34 nel Collegato Lavoro alla Finanziaria 2010, già approvato in via definitiva dal Parlamento ma non promulgato e rinviato alle Camere (anche se per problematiche afferenti ad altre materie) dal presidente della Repubblica lo scorso 31 marzo.

Con le modifiche in corso di approvazione si passerà comunque da un sistema come quello attuale basato esclusivamente su controlli a campione successivi al rilascio delle attestazioni Isee ad un sistema implementato con controlli preventivi attuati per il tramite dell'agenzia delle Entrate.

Fermi restando i soggetti ai quali il cittadino potrà rivolgersi per richiedere I'attestazione, l'indicatore Isee determinato sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sarà oggetto di controlli automatici da parte dell'ADE tesi ad evidenziare omissioni o difformità rispetto agli elementi presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Soltanto dopo I'espletamento di tali controlli i soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione dal cittadino potranno provvedere al rilascio dell'attestazione, che potrà anche contenere la segnalazione delle eventuali incongruenze riscontrate.

I controlli preventivi non esauriranno comunque le verifiche dell'amministrazione, che continuerà a controllare a campione i dati dichiarati, anche con I'ausilio della Guardia di Finanza, effettuando dove necessario interrogazioni mirate agli intermediari finanziari in ordine al patrimonio mobiliare dichiarato dai richiedenti.

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, anche la indebita esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere

Integra il delitto di cui all'articolo 316 ter del codice penale anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere. Ciò in quanto nel concetto di conseguimento indebito di una ‘erogazione’ da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di ‘contribuzione’ ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell'esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità.

Questo l'orientamento dei giudici della Suprema corte, espresso nella sentenza numero 17300 del 16 aprile 2013. Dunque, la sottoscrizione di documentazione fiscale falsa per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter) e non quello di truffa aggravata e falsità ideologica.

Per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è prevista l’esclusione della pena se il beneficio economico ottenuto è inferiore ad euro 3.999. In tale ipotesi, si applica solo una sanzione pecuniaria il cui importo è compreso fra euro 5.164 ed euro € 25.822 e non può comunque superare il triplo della somma percepita indebitamente.

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5 Agosto 2013 · Carla Benvenuto





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