Dopo quanti anni l’agenzia delle entrate può ancora effettuare dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi? Quando interviene la prescrizione?


Dopo quanti anni l'agenzia delle entrate può ancora effettuare dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi e quando interviene la prescrizione?





Dopo quanti anni l’agenzia delle entrate può ancora effettuare dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi e quando interviene la prescrizione?

Per i periodi di imposta a partire dal primo gennaio 2016 (dunque a partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2017), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Questo è quanto stabilisce l’articolo 43 del DPR 600/1973 circa i termini di decadenza dal potere di notifica dell’avviso di accertamento al debitore.

Una volta che l’avviso di accertamento sia stato correttamente notificato al debitore, la Pubblica amministrazione deve, a pena decadenza ex articolo 25 del DPR 602/1973, notificare la cartella esattoriale entro il 31 dicembre:

  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale della dichiarazione (calcolo della maggiore imposta dovuta a seguito di detrazioni e deduzioni integralmente, o parzialmente, non spettanti);
  • del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio (ad esempio, individuazione di redditi sottratti ad imposizione)

Con la cartella esattoriale notificata correttamente al debitore, interviene la prescrizione se la Pubblica Amministrazione, nel termine di cinque anni, non pone in essere tentativi di riscossione coattiva (anche infruttuosi) del credito accertato e preteso, oppure non invia al debitore un avviso di ingiunzione al pagamento nel corso del quinquennio.

La prescrizione del credito preteso con la cartella esattoriale è, invece, decennale se l’avviso di accertamento viene contestato in commissione tributaria dal contribuente e si arriva ad sentenza giudiziale che sancisce l’entità dell’importo dovuto all’erario.

6 Dicembre 2017 · Giorgio Valli


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