Guida alla cancellazione dei protesti

Quando può avvenire la cancellazione dal bollettino dei protesti

Gli scenari che si aprono di fronte al soggetto protestato

Cancellazione del protesto a seguito del pagamento entro un anno

Il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto esegue il pagamento di una cambiale protestata (tratta o paghero') maggiorata di interessi e spese - comprese quelle relative alle eventuali azioni esecutive messe in atto dal creditore (precetto e pignoramento) - può chiedere la cancellazione del protesto dagli appositi registri, ovvero dal cosiddetto bollettino.

Attenzione! La cancellazione dei protesti di assegni (anche se pagati prima di 12 mesi dalla levata del protesto) nonche' di cambiali (tratte o paghero') pagate oltre i 12 mesi dalla levata e' possibile solo ottenendo la preventiva riabilitazione da parte del Tribunale (vedi piu' avanti).

Va presentata un'apposita istanza presso la Camera di commercio competente per territorio, pagando il bollo di 14,62 euro e i diritti di segreteria (8 euro per titolo, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30.10.2001).

Si dovra' allegare l'atto di protesto e il titolo quietanzato (dalla banca o dal creditore). In alternativa può essere allegato il certificato di una banca attestante il deposito, vincolato a al portatore, dell'importo del titolo maggiorato da interessi e spese (ai sensi dell'articolo 9 del dpr 290/1975).

Esso dovra' riportare i dati del titolo e del protesto o dovra' essere accompagnato dal certificato di protesto rilasciato dal pubblico ufficiale levatore. In alcuni casi (verificare con la specifica Camera) potrebbe essere sufficiente invece una semplice dichiarazione scritta del debitore.

Il presidente della camera di commercio deve pronunciarsi entro 20 gg dalla presentazione dell'istanza. Se accoglie la richiesta dispone la cancellazione e cura, sotto la propria responsabilità, l'esecuzione della stessa entro 5 gg.

Se mancasse risposta entro 20 gg o l'istanza non fosse accolta il debitore può rivolgersi al giudice di pace del suo luogo di residenza. Ovviamente la cosa va valutata opportunamente, possibilmente con l'aiuto di un legale.

Cancellazione del protesto a seguito di riabilitazione

Per quanto prevede la legge 108/96 all'articolo17, il debitore protestato che abbia adempiuto al pagamento e non abbia nel frattempo subito ulteriori protesti ha diritto ad ottenere alla riabilitazione da parte del Tribunale.
Cio', pero', non prima che sia decorso un anno dalla levata del protesto, indipendentemente da quando avviene il pagamento.

La riabilitazione riguarda, essenzialmente:

Per ottenere la riabilitazione egli si deve rivolgere al presidente del Tribunale compilando un'apposita istanza ed allegandovi i documenti che provino il pagamento.

Se il Tribunale nega la riabilitazione il debitore può far ricorso, entro 10 gg dalla comunicazione, alla Corte di Appello.

Ottenuta la riabilitazione il protesto viene praticamente “annullato” e può esserne chiesta la cancellazione dal bollettino (sul quale verra' pubblicato il decreto di riabilitazione) presentando un'istanza alla Camera di commercio competente per territorio.

La pratica e' sottoposta alle stesse regole gia' dette per la cancellazione a seguito di pagamento entro l'anno dalla levata, ovvero con risposta entro 20 giorni e possibilita', in caso di rigetto, di ricorrere presso il giudice di pace.

Cancellazione del protesto illegittimo od erroneo

Nel caso in cui la levata di protesto sia ritenuta illegittima o errata, può essere chiesta cancellazione dell'iscrizione dal bollettino direttamente al presidente della camera di commercio.

La richiesta può essere presentata da un pubblico ufficiale o da una banca, nonche' dallo stesso soggetto protestato. Il presidente della camera di commercio deve pronunciarsi entro 20 gg dalla presentazione dell'istanza.

Se accoglie la richiesta dispone la cancellazione e cura, sotto la propria responsabilita', l'esecuzione della stessa entro 5 gg.

In caso di rigetto o di mancata risposta da parte del presidente della camera di commercio il debitore può ricorrere al giudice di pace oppure -in casi particolari- chiedere l'emissione di un provvedimento d'urgenza in Tribunale (ex articolo 700 codice di procedura civile), con l'ausilio di un legale.

Al riguardo e' da tener presente una interessante sentenza di Cassazione (n.17415 del 30/8/04) secondo la quale la camera di commercio può essere chiamata in causa -anche con un provvedimento d'urgenza- per la cancellazione di un protesto illegittimo od errato ma non per il rimborso delle spese processuali ne' tantomeno per l'eventuale richiesta del risarcimento danni che il soggetto coinvolto intendesse chiedere.

Ad essa, organo “intermediario” che si occupa della sola pubblicazione dei dati, non può infatti essere imputata la responsabilita' dell'errore che, presumibilmente, ricade sull pubblico ufficiale levatore.
Nel caso si voglia andare in causa e' comunque opportuno valutare bene i presupposti, magari con l'aiuto di un legale.

Cancellazione del protesto dopo cinque anni

L'iscrizione del protesto rimane per cinque anni, dopodiché la cancellazione dovrebbe avvenire in modo automatico. In caso contrario l'interessato potra' chiederla rivolgendosi al presidente della camera di commercio, il quale ha 20 giorni di tempo per disporla, rispondendo personalmente dell'attuazione del proprio provvedimento entro 5 giorni dalla sua emanazione.

Oltre al protesto: iscrizione alla CAI, segnalazione negli archivi dei “cattivi pagatori”

Quando ci si occupa di regolarizzare un protesto e' bene anche verificare che non si sia stati iscritti al CAI o in una delle centrali rischi come “cattivi pagatori” (CRIF, CTC, EXPERIAN, Banca d'Italia, etc.).

Le procedure, infatti, sono differenti e possono essere attivate indipendentemente l'una dall'altra.

Le prime due, per quanto riguarda gli assegni, sono spesso contemporanee benche' sia possibile che un assegno non pagato -che ordinariamente viene iscritto alla CAI (centrale di allarme interbancaria)- non venga anche protestato.

E' bene sapere inoltre che e' l'iscrizione al CAI che comporta la revoca all'emissione di assegni per un periodo di 6 mesi nonche' il divieto per qualunque banca o ufficio postale di pagare assegni emessi dal traente e aprire allo stesso nuovi conti.

Cio' anche nel caso in cui non ci sia stata la levata di protesto.

L'iscrizione alle centrali rischi, invece, si discosta dalle altre due procedure visto che riguarda esclusivamente mancati o ritardati pagamenti di rate di finanziamenti, che solo raramente avvengono con assegni o cambiali.

Dal sito ADUC - articolo originale

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18 Agosto 2013 · Ludmilla Karadzic