Fermo amministrativo – Guida – Nuove disposizioni dopo Decreto del Fare

Fermo amministrativo - Guida - Nuove disposizioni dopo Decreto del Fare

Il fermo amministrativo è un atto tramite il quale le amministrazioni o gli enti competenti (si va dall'Agenzia delle entrate all'Inps, dalle Regioni ai Comuni) provvedono, tramite enti esattori, alla riscossione coattiva di crediti insoluti "bloccando" un bene mobile dell'obbligato.

Tipicamente l’atto segue il mancato pagamento di una cartella esattoriale entro i termini di legge (60 giorni), ed interessa beni mobili come l'automobile o la moto.

Le cartelle esattoriali, che seguono una determinata procedura di emissione che prevede la cosiddetta "iscrizione a ruolo" del debito, possono riferirsi a tributi o tasse (canone Rai, contributi Inps, bollo auto,Tarsu, Ici, etc.) oppure a multe relative ad infrazioni al codice della strada (che, se non pagate entro 60gg dalla notifica del verbale, vengono iscritte a ruolo come avviene normalmente per le imposte).

A tale riguardo, va aggiunto che il il fermo amministrativo (ma anche il preavviso di fermo amministrativo) è illegittimo se al debitore non viene prima notificata la cartella di pagamento (o un atto esecutivo equivalente, come l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo o l'ingiunzione fiscale di pagamento). Lo ha stabilito la Corte di cassazione  con la sentenza numero 18380 del 26 ottobre 2012.  Ad avviso dei giudici di piazza Cavour, infatti, l'omessa dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartella esattoriale implica l'accertamento della decadenza dal diritto alla riscossione, con implicita conseguenza della insussistenza di qualsivoglia titolo per l'adozione di provvedimenti di genere cautelare.

Addirittura, la stessa Corte di cassazione ha sancito  (sentenza numero 10503 del giugno 2012) che il giudice amministrativo può accordare al contribuente il risarcimento del danno per un provvedimento di fermo amministrativo illegittimo

Tornando a noi, va aggiunto che il fermo amministrativo e’, inoltre, previsto dal codice della strada come sanzione accessoria a determinati tipi di infrazioni, per esempio quelle compiute da minorenni o quelle per le quali è previsto il ritiro della carta di circolazione (attenzione! Cosa diversa sono la rimozione ed il blocco dei veicoli con ganasce. Essi vengono eseguiti, come previsto dal Codice della strada, secondo direttive locali nei casi in cui la sosta del veicolo comporti un grave intralcio o pericolo per la circolazione).

LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO

Il fermo segue il mancato pagamento (o ricorso) di un atto formale come la cartella esattoriale, il (nuovo) avviso di accertamento esecutivo (sostitutivo della cartella dall'ottobre 2011 per le tasse), l'ingiunzione di pagamento (gia' utilizzata da molti comuni per riscuotere le multe e unico mezzo che gli stessi potranno utilizzare, anche per i propri tributi, dal 2012).

In ogni caso, la cartella esattoriale, l'avviso di accertamento esecutivo e l'ingiunzione di pagamento devono contenere precise informazioni sulla scadenza dei termini di pagamento (60 giorni per la cartella e gli avvisi e 30 giorni per l'ingiunzione) e sulle conseguenze se non si provvede ne' al pagamento ne' al ricorso.

Dopo un certo periodo di sospensione dallo scadere dei termini suddetti il concessionario -o il comune, direttamente o tramite societa' pubbliche- può disporre il fermo dei beni mobili registrati, del debitore e dei coobbligati, tramite iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari (in questo caso il PRA).

La legge prevede che del fermo venga data comunicazione al debitore, ma non vi sono particolari disposizioni riguardo a preavvisi o solleciti da emettersi PRIMA dell'iscrizione (benche' solitamente, come vedremo piu' avanti, gli agenti della riscossione emettano un preventivo "preavviso di fermo" cosi' come raccomandato anche dall'Agenzia delle Entrate con nota 57413/2003).

Per quanto riguarda il gruppo Equitalia, che ha dal 2006 "accorpa" varie agenzie di riscossione (Cerit, Esatri, Gerit, Serit, etc.etc.), sono state delineate -con nota 4887 del 5/7/07- una serie di istruzioni al fine di rendere omogenee le modalita' operative dei vari esattori, stabilendo l'invio di solleciti e preavvisi e specificando -come prima regola- che il fermo amministrativo può riguardare solo debiti superiori ai 50 euro.

E' bene sapere che si tratta di disposizioni "interne" che,  pur se utili da conoscere non sono equiparabili alla legge. Pertanto il loro eventuale mancato rispetto non può essere contestato in giudizio come  "vizio procedurale".

Direttiva Equitalia:

Sia il sollecito di pagamento che il preavviso di fermo devono indicare chiaramente la natura del debito, il numero della cartella di pagamento, la relata di notifica della stessa, l'importo dovuto nonche' l'anno di riferimento (se presente nel ruolo).

Il preavviso di fermo, in particolare, deve contenere un termine per pagare di 20 giorni, decorsi i quali il fermo diventa effettivo.

A questo punto l'unico modo per evitare il fermo e' pagare, e visto che la procedura e' gia' iniziata sono anche dovuti gli interessi di mora e le spese inerenti l'iscrizione del provvedimento.  Non sono dovute invece le spese di cancellazione.

Per "debito" si intende il debito complessivo, che può quindi riguardare piu' cartelle esattoriali (che, a loro volta, possono essere riepilogative).

Per debiti superiori ai 500 euro, nel caso in cui il fermo non sortisse il suo effetto, potrebbe seguirvi l'iscrizione di un'ipoteca sulla casa, previa notifica di una diffida, fino al doppio dell'importo complessivamente dovuto. Ad essa potrebbe anche seguire il pignoramento, se l'importo complessivo dovuto superasse gli 8.000 euro (fissato a tale cifra dal d.l.203/05 articolo 3 comma 40). Tale espropriazione, se il debito non superasse il 5% del valore dell'immobile, potrebbe avvenire solo dopo sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.

Inoltre, al fermo del mezzo può seguire il pignoramento dello stesso nel caso in cui si circoli con il mezzo fermato. Cio' come sanzione accessoria al pagamento della multa pecuniaria.

Se il fermo è applicato come sanzione accessoria di una multa per infrazione al codice della strada, invece, la procedura si attiva al momento dell'accertamento della violazione, l’obbligato è nominato custode e tenuto a custodire l’auto in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, mentre il documento di circolazione viene trattenuto - per tutto il periodo del fermo - dall'organo di polizia.

Nel caso invece in cui venga sottoposto a fermo un mezzo come la moto o il ciclomotore, la rimozione e la custodia avvengono a cura dell'organo di polizia. In ogni caso tutte le procedure applicabili debbono essere riportate sul verbale (codice della strada, articolo214).

La circolazione con mezzi sottoposti a fermo e' vietata e sanzionata, come previsto dall'articolo 214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 656,25 ad euro 2.628,15 nonche’ con la confisca del mezzo. La Cassazione ha tuttavia affermato che la circolazione con mezzo sottoposto a fermo non costituisce reato (sentenza 44498/2009).

Se il veicolo e' stato venduto prima dell'iscrizione del fermo (la data dev'essere certa, certificata da un documento), e la vendita risulta iscritta successivamente, l'ACI deve entro 10 gg da tale iscrizione avvisare la competente direzione delle entrate al fine di provvedere alla cancellazione del fermo, con comunicazione sia al concessionario che al contribuente.

Viceversa,  se la vendita avviene dopo l'iscrizione del fermo questo non e' cancellabile, e la responsabilita' ricade eventualmente sul soggetto venditore rispetto al contratto concluso col compratore (se quest'ultimo non era stato messo a conoscenza della cosa potra', ovviamente, rivalersi sul venditore con un'azione di rimborso del danno).

CANCELLAZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO A SEGUITO DI PAGAMENTO

In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, il concessionario entro 20gg deve darne comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che nei successivi 20 gg deve emettere un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente.

Riguardo alla cancellazione del fermo, dal 13/7/2011 e' in vigore una disposizione (D.M.503/98 articolo 6 e DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011. articolo 7 comma 2 lettera gg-octies) che sgrava il debitore da qualsiasi addebito di spesa relativo alla cancellazione stessa. Non possono procedere ad alcun addebito ne' l'ente riscossore ne' il PRA.

SI PUO' CONTESTARE IL FERMO AMMINISTRATIVO?

Questa domanda appare piu’ semplice di quello che è. In realtà, nonostante sia spesso sbandierata la possibilita’ di ottenere con facilita’ annullamenti del provvedimento o rimborsi danni, la questione è molto dibattuta e complessa, e la “giurisprudenza” abbonda, a volte in modo contraddittorio.

Il fatto è che la legge non è sufficientemente chiara in molti punti, a partire dall'identificazione della natura dell'atto (cautelare, esecutivo, amministrativo -vincolato o discrezionale- od addirittura “misto”) fino ad arrivare, di conseguenza, alla determinazione dell'organo competente a gestire i ricorsi.

A cio’ si aggiunge una discussa carenza normativa, nel senso che manca un chiaro ed adeguato decreto attuativo alla norma che prevede il fermo, ovvero precise ed attendibili disposizioni pratiche riguardo alla procedura. Diciamo discussa perché il legislatore è intervenuto in materia ed ha "sconvolto" quelli che parevano punti fermi stabiliti da varie sentenze, anche piuttosto autorevoli.

Cio' di fatto rende ancora piu’ incerto l’esito di un ricorso fatto su tali basi (si veda piu’ avanti, “novita’ introdotte dalla legge 248/2005). Molte contestazioni e sentenze riguardano poi la sproporzione che spesso c’e’ tra l’importo dovuto ed il danno che il provvedimento causa all'obbligato (per esempio il fermo di un auto che serve per lavorare a causa di un debito di importo piuttosto basso o comunque inferiore al danno causato al debitore). In tutti i casi è determinante, se si pensa ad un ricorso, approfondire la questione a livello giuridico. Spesso puo’ rivelarsi inevitabile -nonche’ consigliabile- rivolgersi ad un avvocato.

BREVE STORIA DELLA NORMATIVA INERENTE IL FERMO AMMINISTRATIVO

E' nato con il DPR 602/1973 sotto il titolo "Riscossione Coattiva" (articolo 50 e articolo86). Successivamente, con il DM 503/98 sono state emesse le disposizioni attuative dell'articolo 86 che prevedevano l'emissione del provvedimento di fermo, a carico dell'amministrazione finanziaria (Direzione delle entrate), solo dopo che risultava evidente l'impossibilita' di pignorare il bene.

Con il decreto legislativo.46/99 ed il decreto legislativo193/01 e' stata modificata la normativa originale riguardo alle competenze -rimandate ai Concessionari- e alle procedure, senza pero' che venissero apportate modifiche al decreto attuativo. Ecco perché, da allora, si e' posta la questione se il DM 503/98 possa considerarsi valido o comunque compatibile con la norma (per molti esso e' del tutto inadeguato alle nuove norme e quindi inapplicabile). Molta giurisprudenza sostiene che, non esistendo un regolamento ad-hoc, l'articolo 86 del dpr 602/73 risulta inapplicabile e ipoteticamente incostituzionale.

E' intervenuta, al riguardo, la legge 248/2005 che ha convertito il decreto legge 203/2005.

Il fermo e' anche regolato, come gia’ detto, dal codice della strada agli articolo 214 e seguenti.

Fermo amministrativo - Novita' introdotte dalla legge 248/2005

Tale legge, riguardante "misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", si occupa del fermo all'articolo 3, stabilendo -tra le altre- queste novita':

FERMO AMMINISTRATIVO - RICORSI, MOTIVAZIONI E ORGANI A CUI RIVOLGERSI

Molta giurisprudenza si e' occupata della questione della natura dell'atto, a cui consegue la diatriba sull'organo competente per i ricorsi nonche' sulle procedure di opposizione fruibili. A tutto cio' sembravano aver messo la parola "fine" due recenti sentenze di Cassazione (n.2053/2006 e 14701/2006) che hanno fissato come organo competente per i ricorsi riguardanti la liceita' del provvedimento il Giudice Ordinario.

La legge 248/2006 (che ha convertito il cosiddetto "decreto Bersani"), in vigore dal 12/8/2006, ha invece stabilito che tale competenza e' del giudice tributario, ovvero delle commissioni provinciali tributarie. Una importante sentenza della CASSAZIONE CIVILE (n.14831 del 5/6/2008) ha chiarito in ogni caso (ed a chiusura, si spera, di molte incertezze ed interpretazioni discordanti) che la competenza dipende dalla natura del debito per il quale e' stata emessa la cartella esattoriale e, di conseguenza, il preavviso di fermo.

In caso di debiti di natura tributaria (tasse, imposte, tributi vari, etc.) ci si deve rivolgere al giudice tributario, mentre negli altri casi (multe, contributi INPS, etc.) ci si deve rivolgere al giudice ordinario. La sentenza precisa anche che nel caso si sbagli organo, questo deve inoltrare la pratica all'organo competente, valutando appunto la natura del debito. Nel caso in cui il preavviso di fermo si riferisca ad una pluralita' di debiti vanno presentati ricorsi separati.

E' bene ricordare che gli atti sono impugnabili per vizi propri o riguardanti le notifiche di quelli precedenti.

Oltre a motivi specifici (atto o procedura viziata, notifiche irregolari, etc.) molti ricorsi hanno riguardato temi piu' generali, come la carenza normativa gia' citata.

Riportiamo, in breve, i riferimenti delle sentenze piu' autorevoli riguardanti queste "carenze":

RISOLUZIONI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE SUL FERMO AMMINISTRATIVO

In seguito alla suddetta pronuncia del Consiglio di Stato l'agenzia delle entrate (risoluzione numero 92/2004) e l'Inps hanno deciso di astenersi dal disporre nuovi fermi in attesa del pronunciamento dell'Avvocatura generale dello Stato.

Successivamente, riferendosi alla legge 248/2005 (articolo 3 comma 41) la stessa agenzia ha emanato una ulteriore risoluzione con la quale ha annullato la precedente (n.2/2006) ridando il via ai provvedimenti e sostenendo -in pratica- che la legge ha colmato il vuoto normativo. Cio' non vuol necessariamente dire che un'opposizione in tal senso non sia piu' possibile, ma essa diventa indubbiamente piu' difficoltosa.

PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO

Ci si chiede spesso se il "preavviso di fermo" sia impugnabile. Sul punto, non trattato dalla legge, e' intervenuta piu' volte la Corte di Cassazione con una serie di sentenze anche contrastanti.

In molte occasioni e' stato osservato che NON si può fare ricorso avverso il cosiddetto "preavviso di fermo" ma solo contro la successiva comunicazione di iscrizione del fermo. La motivazione di tale decisione e', in breve, che la legge non prevede espressamente che il fermo venga preannunciato ma solo comunicato dopo l'iscrizione (al PRA nel caso di fermo di auto).  Pertanto il preavviso non ha valore formale, non impedisce l'uso dell'auto ne' arreca alcuna menomazione al patrimonio del debitore. (Cassazione sentenza 20301/08 confermata dalla sentenza 8890/09.

Sembra aver messo fine alla diatriba una sentenza della Corte di Cassazione sezione unite civili (sentenza 10672/2009) che ha definitivamente sancito che invece l'atto di preavviso di fermo e' impugnabile in quanto spesso unico atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo.

Esso inoltre svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale. Il concetto e' stato ribadito da una successiva pronuncia della Cassazione sezioni unite civili (sentenza 11087/2010) che ha sancito che il preavviso e' impugnabile anche per debiti non tributari, quindi nei ricorsi davanti al giudice ordinario (di pace).

La  conclusione a cui è giunta ADUC e' che si può procedere a fare ricorso contro l'atto di preavviso (davanti alla commissione provinciale tributaria o al giudice ordinario, a seconda del caso),  magari citando detta sentenza cosi' da evitare problemi.

Da notare che in conseguenza a queste sentenze Equitalia sta provvedendo a modificare i modelli di preavviso.

Stop alla cancellazione dal PRA se c’è fermo amministrativo

L’ACI, con circolare 10649 del 1° settembre 2009, rende note alcune indicazioni del ministero dell'Economia sulla natura e sulle conseguenze del fermo amministrativo di autoveicoli.

Questa procedura ha funzione cautelare, dunque, conservativa del bene alla quale è applicat.

Di conseguenza, l’ACI è stato invitato a “non dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal pubblico registro automobilistico qualora risulti ancora un fermo amministrativo.

Dal 16 settembre 2009 non sarà più possibile dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal PRA qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo.

In attesa delle procedure informatiche, che renderanno automatica l’inibizione alla cancellazione, gli operatori degli uffici provinciali devono verificare se i veicoli sono gravati da un fermo amministrativo.

Anche gli autodemolitori autorizzati, sono “tenuti a verificare preventivamente se il veicolo risulti gravato da fermo amministrativo iscritto al PRA posto che, in presenza del suddetto gravame, non sarà possibile procedere all'annotazione della radiazione”.

Gli uffici provinciali - conclude la circolare 10649 - devono fornire in definitiva “assistenza e supporto operativo agli autodemolitori autorizzati ed agli Sta esterni.

Divieto di esportazione e demolizione per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo - Giro di vite dal ministero dell'Economia e delle Finanze

Non si potranno più esportare o demolire i veicoli per i quali risulti iscritto un fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico.

La direttiva è pervenuta in questi giorni a tutti gli operatori del settore, quindi gli uffici pubblici dell'Aci e della Motorizzazione, le agenzie automobilistiche e i demolitori autorizzati.

Lo spirito della norma è quello di favorire il recupero dei crediti che la pubblica amministrazione vanta nei confronti di cittadini inadempienti proprietari di veicoli colpiti da ganasce fiscali, impedendo che venga effettuata l’esportazione all'estero e anche la demolizione.

A far scattare l’iscrizione del fermo, sono le pendenze di qualsiasi tipo nei confronti della pubblica amministrazione.

Ad esempio una multa non pagata, un bollo dimenticato, gli omessi versamenti all'Inps da parte di un’impresa, una bolletta dell'acqua o della spazzatura. Qualsiasi credito, insomma, che la pubblica amministrazione può avere con il cittadino.

E’ Equitalia (o una delle sue consociate) l’Agente della Riscossione che si occupa dei fermi amministrativi. La cui iscrizione si determina dopo una serie di avvisi e raccomandate nelle quali si segnala l’inadempienza al debitore.

Qualora questi avvertimenti venissero  ignorati, Equitalia procede all'iscrizione del fermo amministrativo o “ganasce fiscali” avvertendo il proprietario del veicolo che non potrà più utilizzare ne vendere il mezzo.

Per eludere tale divieto, fino ad oggi c’era chi, non potendolo più utilizzare, lo esportava sottraendolo al pignoramento. Ma da oggi il ministero ha detto stop.

Fermo amministrativo e ipoteca - modifiche apportate dalla normativa più recente

  1. Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.
  2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

Una volta inviate queste comunicazioni, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, l’Agente della riscossione intraprenderà le opportune azioni per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso a seconda del tipo di procedura prevista (es. avviso d’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento).

La Legge numero 106/2011 ha, in particolare, previsto l’esonero del contribuente dalle spese di cancellazione del fermo.

L’articolo 7, comma 2, lettera gg-octies della Legge numero 106/2011, infatti, prevede che “in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri”.

Per porre una domanda sul fermo amministrativo conseguente al mancato pagamento della cartella esattoriale,  sulle cartelle esattoriali  in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.

Fermo amministrativo » modifiche apportate dal Decreto del Fare

Niente fermo amministrativo sugli automezzi dell'impresa che sono strumentali all'attività svolta: e questo perché il contribuente, che ne risulta privato, non è in grado di lavorare e quindi di produrre la liquidità necessaria per pagare i debiti che ha con il Fisco.

A precisarlo è anche la sentenza 131/50/2013 della Ctr della Lombardia, depositata appena pochi giorni prima delle modifiche introdotte con la conversione del decreto del fare.

Le modifiche al Decreto del Fare, sono state introdotte con l'inserimento dell'articolo 52, comma 1, lettera m-bis, che recita: La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

È ovviamente necessario poter dimostrare che i veicoli siano strumentali all'attività svolta.

Prima, le ganasce fiscali scattavano in caso di mancato pagamento di somme dovute su tutti i beni mobili registrati, o meglio se non si provvedeva al versamento delle somme entro 60 o 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo rispettivamente.

Dopo il fermo amministrativo si avevano ulteriori 20 giorni per saldare quanto dovuto, in caso di mancato versamento i beni mobili veniva iscritti in una speciale lista al Pra con il divieto di circolare fino all'avvenuto saldo, pena il pagamento di pesanti sanzioni (2500 euro).

D’ora in poi però gli agenti di riscossione non potranno fare ricorso al fermo amministrativo nel caso il loro utilizzo sia funzionale al poter proseguire con il regolare svolgimento della propria attività.

La prova di questo deve essere fornita dal contribuente all'agente della riscossione entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva.

Il Decreto del Fare porta inoltre da 20 a 30 i giorni a disposizione del contribuente per saldare gli importi richiesti dopo la comunicazione.

19 Settembre 2013 · Paolo Rastelli





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