Fideiussione omnibus – obblighi e limiti di informativa del creditore garantito al fideiussore

Con riferimento alla fideiussione omnibus il creditore garantito, nell'esercizio del potere discrezionale di concedere anticipazioni al debitore principale con conseguente aumento di rischio per il garante, ha un limite nell'esecuzione del contratto. In particolare, il creditore garantito ha l'obbligo di operare secondo criteri oggettivi di corretta gestione del credito nello svolgimento del rapporto oggetto della garanzia: egli deve consentire al fideiussore di controllare nel tempo il contenuto della propria obbligazione, potendo essere escluse dalla copertura della garanzia le concessioni di credito accordate dalla banca al debitore principale in violazione dei principi di correttezza e buona fede e, quindi, in pregiudizio delle ragioni del fideiussore.

Per tale motivo la banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore principale.

Tuttavia, soltanto previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale la banca potrà fornire al fideiussore ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa. La documentazione relativa ai rapporti negoziali intercorrenti tra il debitore principale e il creditore, infatti, non attiene direttamente alla garanzia prestata ed è tutelata dal diritto alla riservatezza tra le parti, con la conseguenza che solo l'autorizzazione delle parti stesse consentirebbe al terzo (il fideiussore) di venirne a conoscenza.

D'altra parte, è anche del tutto ragionevole presumere che, nel momento in cui spontaneamente accetta di assumere la veste di fideiussore per debiti altrui, il garante assuma su di sé l'onere di acquisire direttamente dal debitore principale, nel cui interesse la garanzia è prestata, tutte quelle informazioni che la banca non è tenuta a fornire senza autorizzazione.

Questi i principi enunciati dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 1818 del primo giugno 2012.

10 Maggio 2014 · Ludmilla Karadzic





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