Il vademecum del fermo amministrativo: Le Norme
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Con il Decreto Ministeriale 503/98 furono definite le disposizioni attuative dell’articolo 86 DPR 602/1973 (“Riscossione Coattiva”), con cui era stato introdotto il fermo amministrativo da disporre quando risultava evidente l’impossibilita’ di pignorare il bene del debitore.
Con il decreto legislativo 46/99 ed il decreto legislativo 193/01 è stata poi modificata la normativa originale riguardo alle competenze e alle procedure, senza pero’ che venissero apportate modifiche al decreto attuativo. Ecco perche’, da allora, si è posta la questione se il Decreto Ministeriale 503/98 dovesse considerarsi valido o comunque compatibile con la norma (per molti esso è del tutto inadeguato alle nuove norme e quindi inapplicabile).
Molta giurisprudenza sostiene che, non esistendo un regolamento ad-hoc, l’articolo 86 del dpr 602/73 risulta inapplicabile e ipoteticamente incostituzionale.
Il fermo è anche regolato, come gia’ detto, dal codice della strada agli articolo 214 e seguenti.
Inoltre, con l’entrata in vigore della legge 106/ 2011 sono state previste ulteriori comunicazioni al contribuente. In particolare, a partire dal 13 luglio 2011:
- prima di iscrivere ipoteca, l’Agente della riscossione notifica al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione d’ipoteca;
- per i debiti fino a 2 mila euro l’applicazione di misure cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.
Una volta inviate queste comunicazioni, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, l’Agente della riscossione intraprenderà le opportune azioni per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso a seconda del tipo di procedura prevista (es. avviso d’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento).
Altra importante novità introdotta dalla Legge numero 106/2011 riguarda l’esonero del contribuente dalle spese di cancellazione del fermo.
L’articolo 7, comma 2, lettera gg-octies della Legge numero 106/2011, infatti, prevede che “in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all’agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri.
24 Maggio 2013 · Loredana Pavolini
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