Fermo amministrativo » A quale giudice presentare il ricorso?
Fermo amministrativo: sia l'iscrizione che il preavviso, nell'ipotesi di un ricorso, sono impugnabili di fronte alla Commissione Tributaria solo se il credito ha natura tributaria.
Grazie alle modifiche apportate dal decreto del fare il fermo amministrativo, iscritto da Equitalia sull'autovettura di un contribuente moroso verso lo Stato, può essere impugnato più facilmente, soprattutto quando il veicolo sottoposto all'esecuzione forzata serve all'attività professionale o aziendale del debitore.
Ma qual è il giudice competente per l'impugnazione?
La risposta, già chiarita in precedenza da una pronuncia della Corte di Cassazione, è stata ribadita dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) di Firenze.
A parere, infatti, sia degli Ermellini che dei giudici di merito, si possono intraprendere due diverse vie per l’impugnazione del fermo amministrativo e del preavviso di fermo.
In tutti e due i casi, infatti, va verificato, per cominciare, il tipo di tributo e/o sanzione causa dell'esecuzione forzata.
Così, in base ad esso, va distinto quando:
- il credito ha natura tributaria, ovvero si tratta di una imposta non pagata o delle sanzioni derivanti da una imposta non pagata;
- il credito proviene da contributi previdenziali, multe ecc
Nel primo caso la competenza è del giudice tributario, ossia delle Commissioni Tributarie Provinciali.
Nel secondo, invece, la competenza è del giudice ordinario: in particolare la sezione lavoro del tribunale per i debiti contributivi e il giudice di pace per le contravvenzioni stradali.
Nella fattispecie, quindi, che il contribuente abbia subito il fermo amministrativo a causa di un debito verso l’Inps, per il ricorso dovrà agire davanti al tribunale ordinario, sezione lavoro.