Fermo amministrativo » A quale giudice presentare il ricorso?

Fermo amministrativo: sia l'iscrizione che il preavviso, nell'ipotesi di un ricorso, sono impugnabili di fronte alla Commissione Tributaria solo se il credito ha natura tributaria.

Grazie alle modifiche apportate dal decreto del fare il fermo amministrativo, iscritto da Equitalia sull'autovettura di un contribuente moroso verso lo Stato, può essere impugnato più facilmente, soprattutto quando il veicolo sottoposto all'esecuzione forzata serve all'attività professionale o aziendale del debitore.

Ma qual è il giudice competente per l'impugnazione?

La risposta, già chiarita in precedenza da una pronuncia della Corte di Cassazione, è stata ribadita dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) di Firenze.

A parere, infatti, sia degli Ermellini che dei giudici di merito, si possono intraprendere due diverse vie per l’impugnazione del fermo amministrativo e del preavviso di fermo.

In tutti e due i casi, infatti, va verificato, per cominciare, il tipo di tributo e/o sanzione causa dell'esecuzione forzata.

Così, in base ad esso, va distinto quando:

  1. il credito ha natura tributaria, ovvero si tratta di una imposta non pagata o delle sanzioni derivanti da una imposta non pagata;
  2. il credito proviene da contributi previdenziali, multe ecc

Nel primo caso la competenza è del giudice tributario, ossia delle Commissioni Tributarie Provinciali.

Nel secondo, invece, la competenza è del giudice ordinario: in particolare la sezione lavoro del tribunale per i debiti contributivi e il giudice di pace per le contravvenzioni stradali.

Nella fattispecie, quindi, che il contribuente abbia subito il fermo amministrativo a causa di un debito verso l’Inps, per il ricorso dovrà agire davanti al tribunale ordinario, sezione lavoro.

6 Maggio 2014 · Giovanni Napoletano





Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!