Esenzione imposta di registro per cause di valore inferiore a € 1033
Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito.
D’altra parte, la ratio della normativa non è quella di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace, bensì quella di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l’assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente valore determinato, ammonta comunque ad un importo irrisorio, spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione.
Si tratta di una esenzione generalizzata dal pagamento della tassa di registro per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito.
Questo l’orientamento espresso dai giudici di legittimità nella sentenza numero 16310/14.
25 Luglio 2014 · Simone di Saintjust
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