Equitalia e pignoramento prima casa » Normativa e nota sul divieto
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Equitalia e pignoramento prima casa, divieto esteso a quelli già in corso?
Sulle novità introdotte in favore dei contribuenti dal decreto legge numero 69 del 2013, il cosiddetto decreto "del fare", è recentemente intervenuta Equitalia che, in una nota del 1° luglio spiega da una parte il divieto di pignoramento sulla prima casa e dall'altra il nuovo piano rateazione Equitalia per pagare i debiti con il Fisco.
Per ciò che riguarda il divieto di pignoramento dell'abitazione principale, lo stop riguarda, secondo Equitalia, anche le pertinenze, sempre che l’immobile abbia destinazione d’uso catastale abitativa.
Per quanto attiene l’abitazione principale, ai fini della previsione di impignorabilità occorre non solo che l’immobile sia l’unico bene, non di lusso del debitore, ma anche, secondo la nota Equitalia, che abbia una destinazione d’uso catastale abitativa. Non conta quindi l’utilizzo abitativo di fatto.
Per i beni indispensabili al'impresa o alla professione, Equitalia conferma che l’espropriazione nei limiti del quinto del loro valore è possibile solo se gli altri beni non sono sufficienti a coprire l’esposizione debitoria.
Ipoteca Equitalia sempre sull’abitazione principale da attuare sempre che il debito a ruolo superi i 20.000 euro.
Ma la novità maggiore per i pignoramenti immobiliari modificati dal decreto del fare e analizzati dalla nota Equitalia riguarda la disciplina transitoria, in particolare l’obbligo posto dalla società di riscossione alle società del gruppo di non proseguire le attività di recupero coattivo qualora siano rispettate le attuali condizioni di legge, anche in presenza di pignoramenti già eseguiti.
In sostanza si prevede che i pignoramenti già in atto sono sospesi quando sussistono le condizioni previste dal decreto "del fare", ossia l’espropriazione immobiliare riguardi l’unica abitazione principale posseduta, ovvero se il debito a ruolo non superi 120.000 euro o ancora se non siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca.
La nota Equitalia si sofferma anche sul piano di rateazione delle cartelle esattoriali.
Il decreto del fare ha previsto la possibilità di richiedere dilazione dei debiti fiscali sino a 120 rate. In particolare si prevede la possibilità di chiedere o di prolungare una rateazione in corso sino ad un massimo di 120 rate mensili, al posto delle attuali 72. Si deve comunque provare di trovarsi in una situazione di difficoltà legata alla particolare congiuntura economica.
La rateazione Equitalia più lunga entrerà in vigore al momento in cui sarà emanato l’apposito decreto attuativo, previsto entro 30 giorni dalla conversione del decreto del fare.
Si attende quindi il provvedimento ad hoc per applicare la novità sulla rateizzazione Equitalia alle dilazioni in corso.
Parte da subito invece la novità sulla decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate complessive, invece che di due consecutive.
Più tempo per pagare a rate i debiti maturati con lo Stato e più tutele a cittadini e imprese per non decadere dalla dilazione dei versamenti. Per i contribuenti in dificoltà economica e in debito con lo Stato, Equitalia potrà arrivare a concedere una dilazione nel pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 120 rate. In sostanza dagli attuali sei anni (72 rate) si potrà arrivare a saladare i propri conti con l’agente della riscossione in 10 anni. Inoltre sarà più dificile perdere il beneficio della rateizzazione del debito maturato con Equitalia. Prima che l’agente della riscossione possa procedere al recupero del credito vantato e dei relativi interessi, i mancati pagamenti passano dai due consecutivi attuali a ben 8 rate non versate.
Non espropriabile la prima casa, se questa è l’unico bene del debitore o è la sua residenza anagrafica. In particolare, Equitalia può iscrivere l’ipoteca ma non può più procedere all’esproprio della prima casa, a meno che questa non sia un immobile accatastato come villa (A/8) o come castello e bene storico e di pregio (A/9).Maggiori tutele anche sugli altri immobili diversi dalla prima casa. Equitalia potrà esercitare l’esproprio immobiliare solo se il debito del contribuente è superiore a 120mila euro (la soglia attuale è fissata in 20mila euro). Meno poteri anche sui beni strumentali delle imprese che saranno pignorabili solo nel limite del quinto del loro valore e il primo incanto per la vendita potrà avvenire soltanto dopo 300 giorni dal pignoramento.