Equitalia » Chi ha pendenze tributarie non riceverà pagamenti dalla pubblica amministrazione per importi superiori a cinquemila euro

Equitalia » Chi ha pendenze tributarie non riceverà pagamenti dalla pubblica amministrazione per importi superiori a cinquemila euro

Compensazione forzata: la Pubblica Amministrazione (PA), in debito per importi superiori a 5 mila euro, prima di pagare, deve interrogare Equitalia.

I soggetti pubblici, ovvero le pubbliche Amministrazioni e società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, devono procedere alla verifica di eventuali inadempienze tributarie da parte del soggetto beneficiario del pagamento stesso.

La pubblica amministrazione deve interrogare equitalia prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro

Le pubbliche amministrazioni che devono pagare, nei confronti di professionisti o aziende, cifre superiori a 5.000 euro, a qualunque titolo, prima del pagamento devono interpellare Equitalia per verificare se il contribuente ha debiti almeno pari a cinquemila euro, come disposto dall'articolo 48 bis del DPR 602/1973.

Ciò si realizza con l'inoltro, da parte della P.A., di apposita richiesta a Equitalia Servizi spa la quale è preposta a controllare che non risulti nessun inadempimento a carico del beneficiario dell'obbligo di versamento, di ammontare complessivo pari almeno a euro 5 mila, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall'01.01.2000.

Nel caso, poi, Equitalia comunichi che non risultano inadempimenti, ovvero non fornisca alcuna risposta nel termine previsto, il soggetto pubblico può procedere al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.

In caso contrario, qualora risulti un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi dell'articolo 48-bis, co. 1, DPR 602/1973.

Il soggetto pubblico, dunque, non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito in attesa che gli venga notificato dall'agente della riscossione competente per territorio l'ordine di pagamento ex articolo 72-bis.

Ma cerchiamo di spiegarlo in parole più semplici.

P.a. ed equitalia: Chiarimenti

Se un’amministrazione pubblica deve effettuare un pagamento, superiore a cinquemila euro, si deve previamente informare, presso Equitalia, sull'esistenza di eventuali morosità per cifre almeno pari a 5.000 euro. In caso positivo, l’ente pubblico deve bloccare il pagamento e allertare l’agente della riscossione che disporrà il pignoramento del credito vantato dal soggetto moroso.

Questa è, praticamente, una compensazione obbligatoria che il contribuente subisce: una sorta, cioè, di pignoramento presso terzi tra il debito (pubblico) verso Equitalia e il credito (privato) vantato da imprese e professionisti nei confronti degli enti pubblici.

Tale verifica riguarda qualsiasi tipo di pagamento che superi 5 mila euro, con la sola eccezione dei crediti pensionistici, in quanto si tratta di importi non pignorabili. Vi rientrano, invece, i crediti per retribuzioni, appalti e forniture.

Come accennato, equitalia risponde entro cinque giorni. In caso di mancata risposta entro tale termine, il pagamento può essere effettuato.

Se, invece, l'agente della di riscossione risconta tempestivamente carichi a ruolo pari ad almeno 5 mila euro, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento, fino a concorrenza del debito a ruolo, comprensivo delle spese di esecuzione e degli interessi di mora. La residua somma, invece, va pagata.

Da notare bene che la sospensione non è a tempo indeterminato, ma può durare al massimo trenta giorni.

Entro tale termine, equitalia deve notificare un atto di pignoramento presso terzi, sia all'ente pubblico che al debitore moroso.

Per effetto del pignoramento, l’ente pubblico versa direttamente nelle casse dell'agente della riscossione l’ammontare a ruolo.

Qualora entro il medesimo termine di trenta giorni non dovesse pervenire alcun pignoramento, l’amministrazione è libera di pagare quanto dovuto al contribuente moroso.

1 Aprile 2014 · Andrea Ricciardi


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2 risposte a “Equitalia » Chi ha pendenze tributarie non riceverà pagamenti dalla pubblica amministrazione per importi superiori a cinquemila euro”

  1. Anonimo ha detto:

    Sono l’ amministratore di una S.r.l., c’è arrivata comunicazione da parte della pubblica amministrazione per il blocco dei pagamenti visto che risulta una pendenza all’Agenzia delle Entrate per una cartella non pagata inferiore a 5.000,00, la cartella di cui parla Agenzia delle Entrate non è stata pagata perché c’era la richiesta per lo sgravio, sgravio accettato dall’Agenzia. In questo caso la PA è tenuta al blocco dei pagamenti ? L’impresa deve pagare la cartella con lo sgravio nonostante c’è questo blocco?

    • Probabilmente lo sgravio è solo parziale: se invece lo sgravio è totale bisogna farlo presente ad Agenzia delle Entrate Riscossione alla quale, non sarebbe la prima volta, la Pubblica Amministrazione creditrice ancora non ha comunicato di aver concesso uno sgravio relativo al debito della srl.

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