Due giorni fa ricevo una diffida di pagamento da uno studio legale che mi intima di pagare un libro acquistato 8 anni or sono

Due giorni fa ricevo una diffida di pagamento da uno studio legale che mi intima di pagare un libro acquistato 8 anni or sono

Salve, il mio quesito è il seguente: due giorni fa ricevo una diffida di pagamento da uno studio legale,  proprio "diffida" che mi intima di pagare un libro acquistato 8 anni or sono, ma di cui non ricordo nulla, che avevo presuntamente acquistato con delega bancaria. La banca, il cui conto nel frattempo è stato estinto,  non riesce a fornirmi più indicazioni.

Tale diffida non contiene documenti di avvenuto acquisto dell'epoca (fattura, scontrino, copia della delega nè altro firmato da me), nè riferimenti ad altri precedenti solleciti. Inoltre il prezzo richiestomi è stato gravato di interessi calcolati arbitrariamente senza alcun prospetto.

Come mi consiglia di agire? La ringrazio anticipatamente
Gentile lettore, le consiglio quello che suggerisco a qualsiasi debitore, in questi casi. Ovvero richiedere la prescritta comunicazione di cessione del credito e l'estratto conto cronologico.

Le comunicazioni di trasferimento del credito

Il debitore ha diritto ad essere informato dell'avvenuto trasferimento del credito per comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo. L’obbligo di informativa deve essere assolto dalla società cessionaria (quella che ha acquisito il credito) con riguardo ad ogni debitore, “alla prima occasione utile” che coincide con la prima comunicazione che la cessionaria – o chi agisce su suo mandato – invia al debitore.

Spesso il credito viene ceduto più volte. Nella filiera delle cessioni, tutte le comunicazioni devono essere state inviate al debitore con raccomandata AR. Se ne manca solo una, il debitore non è in grado di ricostruire la catena e quindi non può stabilire qual è la società cessionaria che è legittimata a ricevere l’adempimento della sua originaria obbligazione. Non è un dettaglio questo.

L’ultima società cessionaria deve dunque farsi carico di dimostrare al debitore di essere legittimata a riscuotere il credito, fornendogli copia (preferibilmente conforme all'originale) delle lettere di cessione precedenti (che devono costituire, è bene ricordarlo, parte integrante del fascicolo del debitore acquisito).

Pertanto, il debitore deve sempre richiedere, tramite comunicazione A/R, che la società cessionaria fornisca gli attestati della titolarità del credito vantato.

In mancanza di tali adempimenti, formalmente richiesti dal debitore alla società cessionaria, nessun giudice emetterà un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore.

Il debitore è, per contro, motivato a non adempiere alle proprie obbligazioni fin quando non viene posto in condizione di riconoscere, con il supporto di documentazione “legale”, chi è il legittimo titolare del credito dopo le intervenute cessioni.

In conclusione, l’ultima società cessionaria deve fornire al debitore copia conforme delle precedenti lettere di cessione del credito. Questo non costituisce assolutamente un problema per la quasi totalità delle società di recupero crediti che sempre (o quasi) provvedono al trasferimento non solo del credito ma anche, come previsto dalla legge, di tutta la documentazione che certifica l’esistenza del credito stesso.

L’estratto conto cronologico

Parlando in termini strettamente giuridici gli interessi sono una particolare obbligazione accessoria di tipo pecuniario che si aggiunge ad una obbligazione detta invece principale.

Quando una società o un istituto di credito erogano un finanziamento, la somma che deve essere restituita al termine del periodo concordato è l’obbligazione pecuniaria principale mentre le somme che contrattualmente devono essere corrisposte come ‘costo’ del prestito effettuato, e cioè gli interessi, costituiscono l’obbligazione pecuniaria accessoria.

Gli interessi si dividono essenzialmente nelle seguenti tipologie:

1. Interessi Legali - il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (si veda l’apposita tabella).

2. Interessi Convenzionali - Il tasso di interesse convenzionale viene fissato contrattualmente dalle parti. La determinazione del tasso, se superiore a quello legale, deve essere stabilita per iscritto; in caso contrario gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (articolo 1284 del codice civile, terzo comma).

3. Interessi Moratori – Sono interessi dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora). Costituiscono una sorta di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente. Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori devono essere calcolati nella stessa misura.

E’ evidente che l’importo che il debitore deve corrispondere all'ultima società cessionaria, per la intervenuta applicazione di interessi legali, eventualmente convenzionali (se previsti dal contratto), e moratori si discosta, di solito, sensibilmente da quello che era il debito originario.

Il debitore deve essere messo allora nella condizione di verificare che nella formazione dell'importo richiesto a saldo del credito vantato, le società cessionarie intervenute nel tempo abbiano applicato gli interessi in maniera corretta. Ciò è possibile solo nel momento in cui la società cessionaria fornisce un estratto cronologico di conto (come quello bancario per intenderci) dal quale sia possibile evincere gli interessi legali, convenzionali e moratori ed i montanti a cui i tassi sono stati applicati nel tempo.

Una eventuale perizia di parte (alcune società  svolgono questo tipo di servizio) accerterà, analizzando l’estratto conto cronologico, che:

* non siano stati implementati meccanismi di anatocismo (gli interessi su interessi vietati per legge);

* gli interessi moratori applicati non abbiano superato la fatidica soglia dei tassi usurari fissata dalla Banca di Italia in ciascun periodo di competenza (aspetto di rilevanza penale );

* non siano rilevabili errori materiali di calcolo (come a tutti, per carità, può accadere).

La raccomandata da inviare alla società di recupero crediti

Per concludere, questi diritti non vanno tuttavia reclamati per telefono: il debitore deve inviare quanto prima una comunicazione con raccomandata AR alla società di recupero crediti che cerca di estorcere importi non dovuti, o dovuti ma senza dare prova al debitore delle garanzie a cui ha diritto.

Perchè è necessaria una comunicazione scritta? Perchè se un domani la società di recupero crediti decide di adire le vie legali per la riscossione del credito, il debitore potrà facilmente difendersi ricorrendo a sua volta al giudice.
Ecco signor giudice, in data x scrissi al mio presunto creditore dichiarandomi disposto a pagare il dovuto. Ho qui la ricevuta della raccomandata. Chiesi solo, come la legge ed il buon senso prevedono, di:

- prendere visione della/e lettera/e di cessione del credito;

- avere informazioni, attraverso un estratto conto analitico, dei debiti imputati a mio carico, delle spese di riscossione applicate, dei tassi di mora praticati ecc..;

- formalizzare un contratto - su carta e non concluso attraverso una telefonata - regolarmente sottoscritto da entrambe le parti (creditore e debitore);

- ottenere l'impegno, da parte del creditore, sul rilascio, a debito escusso, della liberatoria che mi consentisse poi procedere alla cancellazione del mio nominativo dagli elenchi dei cattivi pagatori.

A questa mia non c'è stata alcuna risposta se non la notifica di una richiesta di  decreto ingiuntivo da parte del creditore.
Il giudice condannerà la società di recupero crediti al pagamento di tutte le spese legali e non concederà  il decreto ingiuntivo.

Ed allora, prenda carta e penna, gentile lettore, e scriva:
“Spettabile società,

scrivo in riferimento alla vostra comunicazione del novembre ultimo scorso, inerente il recupero di un presunto credito da voi vantato nei miei confronti.

Dichiaro fin d’ora la mia piena disponibilità ad onorare tutte le eventuali obbligazioni assunte.

Pertanto, allo scopo di consentire allo scrivente di rientrare, al più presto possibile, dalla esposizione debitoria che voi asserite essere stata maturata, vi invito ad inviare all'indirizzo in epigrafe ed a mie spese, la seguente documentazione:

1. lettera di cessione del credito;

2. estratto conto cronologico;

Distinti saluti”

Letture consigliate

1) Come non pagare tutto il debito e vivere sereni!
2) Una guida di sopravvivenza per debitori assediati

Sarà comunque istruttivo leggere tutto quanto presente nella sezione Consigli al debitore.

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29 Novembre 2009 · Paolo Rastelli