Donazione indiretta ad uno dei coniugi – il bene donato è escluso dalla comunione legale

Secondo giurisprudenza consolidata, l’intestazione in nome del figlio di un bene immobile acquistato dai genitori configura una donazione indiretta dell'immobile, sia nel caso di acquisto da parte del figlio con il denaro appositamente fornito dai genitori, sia nel caso di pagamento contestuale da parte dei genitori, sia nel caso di conclusione del contratto da parte dei genitori a favore del figlio.

Per la donazione indiretta, dunque, non è richiesta la forma prevista dalla legge per la donazione, essendo sufficiente il fine di liberalità e la sua realizzazione da parte del donante mediante il pagamento del prezzo dell'acquisto fatto dal donatario, che possono essere provati per testimoni o presunzioni.

Ricordiamo che, secondo l'articolo 179 del codice civile, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

  1. i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
  2. i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
  3. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
  4. i beni che servono all'esercizio della professione [2084, 2222]del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
  5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno (5) nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  6. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

Il bene acquisito per donazione indiretta rientra nella fattispecie di cui al punto b) e non è necessario che la sua esclusione dalla comunione legale dei coniugi venga espressamente dichiarata nell'atto di acquisto. Per il bene acquisito per donazione indiretta, cioè, non trova applicazione la disposizione di cui alla lettera f) dell'articolo 179 del codice civile.

Questi i contenuti salienti della sentenza 5 giugno 2013, numero 14197, della Corte di Cassazione.

10 Giugno 2013 · Ornella De Bellis




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