Verbale di multa – Nullo se indica l’errata via della commessa infrazione e se questa è una strada che cambia nome senza soluzione di continuità in quanto diretto prolungamento non intervallato da intersezioni o altri elementi stradali?

Multa, multa per violazione del codice della strada, nullità del verbale di accertamento infrazione al codice della strada, verbale nullità












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Vorrei sapere se è nullo un verbale recante l’errata via della commessa infrazione: leggevo, infatti, che non è causa di nullità il verbale che reca l’errata via della commessa infrazione se questa è una strada che cambia nome senza soluzione di continuità in quanto diretto prolungamento non intervallato da intersezioni o altri elementi stradali. Ci sono riferimenti normativi in merito o sentenze?

Non è affetto da nullità il verbale di accertamento della violazione al Codice della strada se in esso viene riportato che l’infrazione è stata rilevata in corrispondenza della strada X, mentre nella realtà l’infrazione è stata commessa lungo la direttrice Y, qualora:

  1. Y sia un un prolungamento di X;
  2. non esistano interposizioni (derivazioni e/o intersezioni) di qualsiasi tipo fra la fine di X e l’inizio di Y;
  3. entrambe le strade X e Y facciano parte del medesimo territorio cittadino;
  4. il trasgressore non abbia commesso, nello stesso periodo temporale, altre infrazioni rilevate lungo le strade X e Y;
  5. la violazione sia stata accertata in riferimento ad un divieto vigente, nelle medesime modalità, sia sulla strada X che sulla strada Y (stesso limite di velocità, ad esempio).

Infatti, un tale errore non incide sul diritto di difesa del trasgressore dal momento che, nelle ipotesi formulate, al trasgressore è comunque dato conoscere il luogo e il tipo della violazione, senza possibilità di equivoci con altre infrazioni riferibili allo stesso trasgressore o allo stesso luogo.

Inquadrato nel contesto appena delineato, ill principio di idoneità del verbale di infrazione al Codice della strada, pur se affetto da errore – se esso rende edotto delle specifiche contestazioni il presunto trasgressore e gli consente, comunque, di approntare le proprie difese – è stato enunciato in innumerevoli occasioni anche con sentenze della Corte di Cassazione, fra le quali si citano le 8939/2005, 7993/2005, 11616/2005, 972/1989, 8425/2004 e 28516/2014.

In termini pratici, poi, non va dimenticato che per contestare l’errore commesso dagli agenti accertatori bisogna procedere per querela di falso, poiché il verbale di infrazione al Codice della strada è un atto pubblico che fa piena prova fino ad accertamento del falso (si faccia riferimento, a tale proposito, all’articolo 2700 del codice civile).

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8 Febbraio 2019 · Giuseppe Pennuto

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