Facendo seguito al precedente quesito, - posto che l'immobile in comproprietà è regolarmente registrato presso l'AdE - credo che sia superfluo comunicare l'immobile presso l'ufficio dell'U.G., datosi che la parte creditrice avrà già effettuato ogni ricerca di beni aggredibili (oltre all'immobile non posseggo oro, orologi di valore, cassette di sicurezza e via dicendo). Dopo l'udienza di convalida, reso esecutivo il pignoramento ovvero disposto "un accodamento" per il quinto della pensione, nei successivi mesi o qualche anno, sarà fattibile la vendita dell'immobile (se non sottoposto a pignoramento o accesa un'ipoteca)? Oppure finché esiste il pignoramento presso il terzi Inps, o finché non viene estinto, l'immobile deve restare di mia proprietà (con tutte le spese erariali e altro) a disposizione della parte creditrice? ...
Premetto che sono pensionata Inps, ex dipendente pubblico con pensione di circa 1800 euro netti, cui grava un pignoramento presso terzi Inps da parte di una finanziaria, ossia dalla società che ha acquisito il debito. Prima di questa problematica godevo di un buon credito presso società le finanziarie. In seguito, per serie problematiche familiari ho dovuto accedere anche a un altro finanziamento, sempre da una finanziaria, che lo ha concesso. Nel contempo avevo un fido bancario, cui accredito la pensione, ma che non sono riuscita ad azzerare. La situazione attuale è questa: sulla pensione esiste già il suddetto pignoramento; non riuscendo a coprire le rate della seconda finanziaria ho inizialmente ricevuto solleciti, ricorsi in ingiunzione e infine un atto di pignoramento presso terzi da entrambi ossia dalla finanziaria e dalla banca per il fido scoperto. Entrambi i pignoramenti sono presso il terzi Inps, con le relative date dell'udienza presso il ...
L'articolo 492 del codice di procedura civile dispone, fra l'altro che, quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti relativi all'affidamento in custodia oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore ...