Vorrei presentare il piano del consumatore nell'ambito della legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento: sono una persona fisica e fino a 3 anni fa avevo una srl di cui ero amministratore. A favore della società avevo contratto un mutuo con mia fideiussione e ho 3 finanziamenti personali di cui un mutuo ipotecario regolarmente in ammortamento, ma purtroppo per cause che non sto a qui a dire ho smesso di pagare le 2 finanziarie. Vorrei presentare il piano del consumatore perché comunque sarei un soggetto non fallibile, ho ceduto le quote societarie 3 anni fa e sono un lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Ma per quanto riguarda la fideiussione sarebbe possibile inserirla? La norma dice che solo i debiti contratti per attività extra imprenditoriale ma ho letto da qualche parte che per debiti misti e soggetto come me non fallibile potrebbe essere inserito. ...
Circa venti anni fa mio padre mi ha donato un terreno con destinazione artigianale-produttivo, ma di fatto ad uso agricolo da lui acquistato nel 1960: l'atto di donazione specificava la riserva di usufrutto. Nel 2009 è deceduto pertanto ho proceduto a riunione di usufrutto. Nel 2019 il terreno è stato classificato prettamente agricolo dal Comune di collocazione. Allo stato attuale ho deciso di vendere l'immobile trovando già un potenziale acquirente. per la vendita però mi è stata fatto rilevare una problematica di per il sottoscritto venditore ossia essendo un terreno di provenienza di donazione, alla vendita mi sarà chiesta dall'AdE il pagamento della plusvalenza con relativi interessi retroattivi; ho chiesto alla stessa AdE la corretta procedura e mi è stato consigliato una perizia sul valore del terreno pagando il 16% sull'importo periziato; ho interpellato un notaio che mi ha consigliato, in sede di stipula, il versamento del 23%. Ammetto di ...
Assume una chiara valenza transattiva l'accordo a saldo stralcio concluso con la banca, se quest'ultima, pur facendo riferimento - nella quietanza liberatoria - al debito originario parzialmente rimborsato, dichiara testualmente che l'obbligazione è stata integralmente estinta, con riferimento quindi anche alla quota eventualmente non escussa. In pratica, ciò vuol dire che l'accordo sottoscritto fra banca e debitore va interpretato come stipula di un accordo transattivo omnia (a saldo stralcio), in cui il creditore, non facendo esplicitamente riferimento ad una remissione parziale del debito (ex articolo 1236 del codice civile) si impegna, contestualmente, alla non escussione della quota non rimborsata del debito originario. Quindi, a seguito di un accordo a saldo stralcio, con parziale rimborso della somma originariamente dovuta, qualora il creditore rilasci quietanza liberatoria in cui dichiara che il debito è stato integralmente estinto, è illegittima la successiva eventuale segnalazione in Centrale Rischi per il debito residuo. I giudici del ...