Una vicenda Kafkiana: quando è meglio non avviare una vertenza di lavoro

Recupero del TFR












Il mio ultimo mese lavorativo presso il mio ex datore di lavoro risale al novembre 2012: avevo un contratto a progetto che arrivato alla sua naturale scadenza non è stato più rinnovato perché la Srl in questione è entrata subito dopo in liquidazione volontaria.

Ho fatto richiesta all’INPS dell’Una Tantum per i contratti a progetto che mi è stata regolarmente pagata.

Nel novembre 2013, è stata emessa una Sentenza dal Tribunale in cui viene riconosciuta la trasformazione del mio contratto di lavoro da “a progetto” a “tempo indeterminato” sin dall’inizio del rapporto di lavoro e al pagamento del TFR maturato.

Nel frattempo sono andato all’INPS e alla luce di questa trasformazione del contratto da a progetto a tempo indeterminato ho chiesto se avessi diritto alla disoccupazione ordinaria.

Mi è stato risposto che visto che avevo già percepito l’Una Tantum potevo fare domanda per la disoccupazione ordinaria ma che mi sarebbe stata pagata solamente la differenza fra quello già percepito e il surplus derivante dalla disoccupazione ordinaria.

Perfetto, faccio domanda e dopo mesi e mesi di attesa dove mi dicono che devo aspettare che loro ricalcolino le varie differenze contributive tra il mio vecchio contratto a progetto e il nuovo contratto a tempo indeterminato, nel marzo 2015 mi arriva una lettera dell’INPS in cui mi viene detto:

“La normativa vigente prevede che la domanda di disoccupazione ordinaria può subire slittamenti nel caso in cui il lavoratore abbia intentato una vertenza sindacale, o giudiziaria, riflettente sul licenziamento.

La vertenza da Lei intentata, e risolta positivamente a Suo favore, ha ad oggetto il riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente, non il licenziamento.

Per quanto sopra lo slittamento della data di presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria non può essere riconosciuto, e pertanto se ne conferma la reiezione.

Inoltre l’indennità una tantum percepita risulta indebita per effetto dell’annullamento del rapporto di lavoro a progetto.

Con nota a parte Le sarà comunicata la modalità di restituzione dell’importo non spettante.”

Qui credo che si sfiori il ridicolo.

Ma come facevo a intentare un’azione giudiziaria o sindacale riguardo il licenziamento se ancora non c’era stato nessun licenziamento, visto che il mio lavoro era finito per il non rinnovo del contratto a progetto.

Solamente in seguito con la Sentenza del Tribunale mi è stato riconosciuto il tipo di contratto subordinato.

Quindi in teoria avrei dovuto ricevere o l’una tantum per il contratto a progetto o la disoccupazione ordinaria per il contratto subordinato.

In realtà mi stanno dicendo che non ho diritto nè all’una nè all’altra, mah.

Però non è finita qui.

Nell’ottobre 2015 l’Srl in questione è stata dichiarata fallita.

Quindi adesso dovrò fare domanda di insinuazione al passivo fallimentare per il recupero del TFR che rimarrà al 100% non pagato, per poi fare domanda al Fondo di Garanzia sempre all’INPS.

Sperando che non si inventino un’altra scusa per non pagarmi neanche il TFR.

Alla luce di tutta questa storia irreale, avrei bisogno di un consiglio tecnico da un esperto.

Devo rivolgermi ad un avvocato, un consulente del lavoro o chi?

Già con gli avvocati non ho avuto una bella esperienza.

Sono stato al Patronato della mia città spiegando la situazione ma sono mesi che attendo una risposta, che mai arriverà credo.

Il mio dubbio è se adesso devo fare qualche richiesta particolare al curatore fallimentare, oltre al TFR, ad esempio è rimasta indefinita la questione del licenziamento che non è mai avvenuto ecc.

Con l’INPS devo davvero risarcire ciò che ho ricevuto per l’una tantum senza poter far nulla?

Ci troviamo di fronte ad una vicenda assurda, che solo in questo paese può concretizzarsi: un lavoratore si rivolge al giudice per vedere riconosciuto il proprio diritto alla trasformazione di un contratto a progetto in un contratto a tempo indeterminato; vince il ricorso e nonostante tutto si vede per questo intimato alla restituzione di un beneficio percepito in quanto titolare del vecchio contratto a progetto e comunque penalizzato dal non poter accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria che gli sarebbe spettata, in conseguenza al default del proprio datore di lavoro, come titolare di un contratto a tempo indeterminato.

Tutto questo, probabilmente, in conseguenza ad un errore tecnico nel ricorso giudiziale: oltre alla trasformazione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, andava chiesto al giudice di ricondurre l’eventuale mancato rinnovo del contratto a termine, in caso di accoglimento della domanda, a licenziamento illegittimo (ciò indipendentemente dalle sorti future della srl che è poi stata posta in liquidazione).

Tornando al merito della questione da lei posta, la invito a leggere questo articolo. Nella penultima sezione troverà le informazioni sull’autore: potrà contattarlo e ricevere indicazioni sull’eventuale presenza, nel territorio in cui lei risiede, di professionisti sufficientemente preparati sul tema, che potranno assisterla efficacemente.

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7 Dicembre 2015 · Ludmilla Karadzic