DOMANDA
Il primo febbraio 2026 mi è stato notificato un decreto ingiuntivo dalla società che ha acquisito il finanziamento originario tramite il proprio legale e senza nessuna opposizione da parte del sottoscritto.
Fra pochi giorni trascorreranno i 40 giorni fatidici per l’opposizione a decreto ingiuntivo e oggi ricevo ulteriore raccomandata dallo stesso legale chiedendomi le mie intenzioni riguardo al debito; contrariamente procederà a recupero coatto del debito.
Premesso che esiste già un decreto ingiuntivo, credo che quest’ultima missiva anziché degli ulteriori 10 giorni ingiuntivi sia solo la conoscenza dell’esistente difficoltà di saldare il debito da parte del sottoscritto. Non credo di rispondere al legale tanto, non cambierebbe niente.
Il recupero coatto in pratica è sempre rivolto al quinto pensione cui già la precedente finanziaria (entrambe stesse natura) è interessata?
RISPOSTA
Se lei non possiede immobili o un conto corrente da espropriare, l’unico bene verso il quale il creditore può indirizzare la riscossione coattiva è il pignoramento presso INPS del rateo di pensione: il primo creditore procedente potrà prelevare il quinto dell’importo mensile netto che eccede il minimo vitale, al 2026 fissato nel doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro (articolo 545 del codice di procedura civile).
Ad esempio, se la pensione netta è inferiore a 546 (misura massima mensile dell’assegno sociale nel 2026) * 2 = 1092, essa è praticamente impignorabile.
Tuttavia, per debiti della medesima natura, uno solo dei due possibili pignoramenti quasi concorrenti potrà insistere sulla pensione, per cui il prelievo avviato sulla base del secondo decreto ingiuntivo potrà essere eseguito solo dopo che il rimborso del primo prestito sarà stato estinto.
Sono d’accordo con lei nell’inutilità di rispondere alla comunicazione raccomandata dell’avvocato, ma se ha qualche spicciolo da parte per togliersi il pensiero, ha la possibilità di proporre un saldo stralcio davvero vantaggioso.