Truffati a causa del crack delle banche – Arriva il decreto ufficiale che stabilisce le modalità dei rimborsi ai risparmiatori


Tutela consumatore - servizi bancari e finanziari





Mi è stato riferito da amici che sarebbe stato pubblicato ufficialmente il decreto per aiutare gli investitori truffati a causa del crack delle banche: io, purtroppo, sono uno di quelli e vorrei saperne di più.

Cosa è previsto per noi? Come si fa a ricevere un indennizzo?

Buone notizie per i risparmiatori danneggiati, o se si vuole truffati, dal crack di alcune banche venete (e non solo): infatti, sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2019 è stato pubblicato il decreto del ministro dell’Economia, datato 10 maggio 2019, in cui sono stabilite le modalità con cui, chi ne ha diritto, potrà accedere al Fondo indennizzo risparmiatori (Fir).

Nel dettaglio, si tratta di un fondo di circa 525 milioni a a cui potranno accedere gli investitori rimasti danneggiati dai crack delle banche finite in risoluzione o in liquidazione coatta dopo il 16 novembre 2015 e prima del 2018.

Il ristoro riguarda dunque i possessori di azioni e obbligazioni subordinate Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Il decreto stabilisce le modalità per l’erogazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive o individuali degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

Potranno accedere coloro i quali siano in possesso degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione, alla data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi, i quali successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari; i successori per causa di morte dei risparmiatori.

Più precisamente, il decreto chiarisce che il “ristoro” andrà solo a persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, con patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100 mila euro o con reddito complessivo imponibile ai fini Irpef inferiore a 35 mila euro nel 2018, ma anche le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, come anche alle microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni.

Ovviamente purché alla data di risoluzione o di liquidazione delle banche risultassero possessori degli strumenti finanziari – azioni e obbligazioni subordinate – emessi dagli stessi istituti di credito e che in seguiti li abbiano continuati a detenere. H

anno parimenti diritto eventuali loro familiari (coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto e parenti entro il secondo grado), che abbiano acquisito gli strumenti finanziari dai risparmiatori per trasferimento con atto tra vivi dopo la data di risoluzione o liquidazione delle banche e che abbiano continuato a detenerli.

Lo stesso diritto è concesso anche ai successori per causa di morte delle persone fisiche individuate in precedenza che abbiano acquisito gli strumenti finanziari delle banche dopo la data di risoluzione o liquidazione delle banche e che abbiano continuato a detenerli.

Sono esclusi dai ristori del Fir azionisti e obbligazionisti subordinati diversi da quelli indicati, le controparti qualificate, i clienti professionali come anche tutti coloro che dal primo gennaio 2007 abbiano ricoperto, nelle banche risolte o finite in liquidazione, gli incarichi di componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, funzionari degli organi di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, loro parenti e affini di primo e di secondo grado.

Sono esclusi dalle prestazioni del Fir anche gli strumenti finanziari ceduti, dopo la data di risoluzione o di liquidazione della banca che li ha emessi, dai soggetti esclusi indicati in precedenza.

L’indennizzo per gli azionisti sarà pari al 30% del costo di acquisto inclusi gli oneri fiscali e per i bondisti subordinati al 95% del costo di sottoscrizione, sempre inclusi gli oneri fiscali, entro 100mila euro a testa al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento.

Per i bond subordinati verrà poi defalcata dai ristori l’eventuale differenza positiva tra il loro rendimento e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale (BTp) di durata equivalente.

Se si è trattato di investimento congiunto di più investitori, in mancanza di quote diverse, i diritti al ristoro del Fir dei partecipanti saranno considerati uguali.

Il decreto prevede che i ristori dei Fir a chi ha acquistato azioni e obbligazioni subordinate delle banche finite in risoluzione o in liquidazione coatta scatta se saranno accertate violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza” (il cosiddetto misselling) indicati dal Testo unico della finanza.

La Commissione tecnica che gestirà le procedure stabilirà criteri generali e linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive, individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale, e la corrispondente modulazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi nonché dei periodi temporali di riferimento in presenza dei quali, anche tenendo conto delle diverse tipologie di violazione in concreto prese in esame, sussistono il danno subìto e il nesso causale tra le violazioni e tale danno.

Saranno considerate violazioni la vendita o il collocamento di azioni o bond emessi da una banca o da una società appartenente a un gruppo bancario, attraverso la rete di distribuzione della medesima banca o società del gruppo, effettuati senza strumenti informativi e di valutazione che consentissero ai risparmiatori di avere consapevolezza dei rischi e di comprendere che quei rischi fossero in linea con le proprie caratteristiche.

Tra le violazioni rientrerà anche l’uso di strategie di vendita o collocamento dei prodotti finanziari connesse all’erogazione di finanziamenti o altre forme di credito (operazioni “baciate”); carente informazione o profilatura della clientela; concentrazione di azioni e bond piazzati dalle banche in misura pari o superiore al 50% in strumenti di capitale o altri strumenti finanziari della banca o del gruppo bancario, oppure pari o superiore al 30% nei servizi di gestione di portafogli; la variazione in aumento del profilo di rischio del cliente assegnato dalla banca appena prima del collocamento di azioni e bond; operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari non emessi dalla banca per fare comprare azioni e bond propri, come anche la diffusione di informazioni in grado di manipolare il convincimento dei sottoscrittori.

Chi ha diritto ad accedere al Fir può chiedere l’indennizzo, anche tramite un rappresentante, presentando e firmando la domanda che sarà pubblicata con delibera dalla Commissione tecnica.

La domanda dovrà riportare tutti i dati personali degli aventi diritto, dei loro familiari e successori e dell’eventuale rappresentante, la quantità e tipo, costo di acquisto, data di acquisto, codici identificativi delle azioni e dei bond per i quali si chiede l’indennizzo, come pure i dati della banca che li ha emessi, oltre ai codici bancari e postali dei conti sui quali saranno versati gli indennizzi.

Alle domande dovranno essere allegati numerosi documenti (di identità, fiscali e bancari) e dichiarazioni, oltre alle copie “di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive” del Testo unico della finanza “che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori”.

Questa richiesta di fornire prove documentali del misselling caso per caso pare andare nella direzione richiesta dalla Commissione Ue e che dovrebbe consentire di evitare rimborsi automatici erga omnes, in modo da non far scattare una procedura di infrazione per aiuto di Stato che bloccherebbe sine die i ristori.

Se la documentazione eventualmente richiesta dalla Commissione tecnica per completare le verifiche non sarà trasmessa entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda sarà rigettata “salvo comprovato ritardo dovuto a terzi in possesso esclusivo della documentazione richiesta”.

Motivo per il quale le banche in risoluzione o liquidazione, le banche cessionarie e il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) dovranno fornire “senza oneri per i richiedenti” tutti i documenti in loro possesso entro 30 giorni dalla richiesta.

A gestire le domande e i rimborsi sarà una commissione tecnica istituita dalla Consap Spa. Per il funzionamento di questa commissione saranno stanziati 12,5 milioni per il triennio 2019-2021.

La Commissione tecnica acquisirà dalle banche, dal Fitd e dal Fondo di garanzia dei depositanti delle Bcc, oltre che dagli enti pubblici interessati, tutti i dati, le informazioni e i documenti collegati alle domande dei risparmiatori.

I documenti dovranno essere trasmessi entro 60 giorni. Sarà sempre la Commissione tecnica ad approvare i piani di riparto dei 525 milioni a disposizione ogni anno del Fir sulla base delle domande validate.

Entro 20 giorni dall’11 giugno 2019, la Consap dovrà rendere operativa “una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete” sulle modalità di presentazione della domanda di indennizzo e sugli adempimenti necessari.

La piattaforma sarà dotata anche di un sistema interattivo di ricezione e risposta alle domande provenienti dal pubblico.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto la piattaforma dovrà consentire ai risparmiatori di procedere alla presentazione della domanda e dei documenti allegati.

17 Giugno 2019 · Andrea Ricciardi


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