Trasloco linea telefonica fissa – Cosa fare quando l’operatore incaricato non adempie e chiede pure i costi del trasferimento

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Nell’aprile 2018 mi sono trasferito richiedendo anche il trasferimento della linea fissa da parte di TIM: il trasferimento non è mai avvenuto in quanto la linea non è mai stata allacciata correttamente, cosa evidenziata anche dai tecnici di Tim che sono venuti a casa 2 volte.

Ai solleciti non hanno mai risposto e adesso da qualche mese chiamano tutte le settimane perché vogliono che gli sia pagato il fantomatico trasferimento di linea minacciando di avvalersi di un avvocato. Come posso agire? Io anche ad oggi non ho la linea ed utilizzo il wi fi della ricaricabile.

E’ già accaduto e continuerà ad accadere, con l’operatore che lei indica, ma anche con altri operatori del settore (come da mia esperienza personale): il suggerimento è quello di inviare comunque, con raccomandata AR un reclamo a TIM, dettagliando i fatti così come si sono svolti e chiedendo la realizzazione del trasferimento della linea fissa da vecchio a nuovo indirizzo. Sarà necessario allegare (anche per la fase successiva del tentativo di conciliazione) copia del modulo di richiesta o almeno un documento che attesti la data in cui la richiesta è stata presentata all’operatore; i verbali dei due interventi effettuati da TIM, sottoscritti dai tecnici intervenuti, eventuali preesistenti reclami presentati all’operatore, nonchè la comunicazione con cui l’operatore pretende i costi di un trasloco, mai effettuato, minacciando, in caso di inadempimento, il ricorso ad un avvocato. Nel reclamo occorre ribadire che, in caso di persistente omesso ripristino della linea telefonica nel tempo massimo concesso di dieci giorni, il cliente ricorrerà alla procedura di conciliazione disciplinata dal regolamento AGCOM per la soluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS).

Decorso inutilmente il tempo concesso all’operatore per risolvere il problema, bisognerà attivare la procedura di conciliazione qui descritta, a seguito della quale, oltre all’annullamento del debito, il cliente avrà diritto ad un risarcimento pari a 5 euro per ogni giorno di ritardo e ad un ulteriore somma proposta a titolo risarcitorio qualora l’operatore ritenesse di dover rinunciare, per insormontabili difficoltà tecniche, al ripristino della linea telefonica.

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9 Aprile 2019 · Giovanni Napoletano

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