Tipologia dei crediti insoddisfatti e conseguenze della differenziazione

I debitii insoddisfatti si distinguono, fondamentalmente, in debiti verso la Pubblica Amministrazione, verso i propri familiari e verso terzi privati












Io ho sempre saputo che esistevano tre tipologie di debiti per cui avviene il pignoramento dello stipendio o della pensione e che se i debiti erano della medesima tipologia la trattenuta sulla retribuzione veniva accodata: debiti con l’Agenzia delle entrate, debiti per mancato pagamento degli alimenti e debiti verso terzi (banche, finanziarie enti privati eccetera).

Vi chiedo questo perché per uscire dalla mia situazione di sovraindebitamento mi sono rivolto ad uno studio privato il quale riferisce due cose che mi hanno lasciato perplesso:

1- ho un pignoramento in corso per una causa persa con una RSA un decreto ingiuntivo da banca ifis per un finanziamento … dicoco che son odi natura diversa quindi potranno sommarsi e non accodarsi…. è corretto?

2- banca IFIS anche se il decreto ingiuntivo è di 41mila euro possono raddoppiarlo e aggredirmi la casa su cui grava un ipoteca per un mutuo che sto pagando regolarmente.

Potete farmi sapere se è vero o no?

In effetti, le tipologie di crediti insoddisfatti possono essere fondamentalmente tre: crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione (PA) e non solo dall’Agenzia delle Entrate, (si tratta dei crediti esattoriali), crediti vantati da familiari in condizioni di indigenza o dal coniuge separato e dai figli per i quali il giudice ha stabilito il mantenimento (crediti alimentari), crediti vantati da soggetti privati (crediti ordinari).

Ora una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) è, solitamente, un soggetto di diritto pubblico, ragion per cui il debitore stipendiato o pensionato potrebbe essere condannato a versare (rispettivamente attraverso il proprio datore di lavoro o l’INPS) una doppia trattenuta del quinto senza accodamento, per soddisfare due crediti azionati di natura diversa, ordinaria (IFIS Banca) ed esattoriale (a favore della Regione competente, creditrice per conto della RSA).

Per quanto attiene, invece, l’espropriazione della casa, va innanzitutto osservato che il creditore ordinario (Banca IFIS) potrebbe iscrivere ipoteca anche per soli mille euro. Si tratta, esclusivamente, di un problema di carattere economico, in quanto l’iscrizione ipotecaria comporta un costo non secondario e, comunque, in caso di espropriazione la banca erogatrice del mutuo avrebbe il privilegio (essendo stata la prima, in ordine cronologico ad iscrivere ipoteca, peraltro volontaria) di soddisfare per prima il proprio credito residuo utilizzando il ricavato dalla vendita all’asta dell’immobile. Si capisce perciò che se il mutuo residuo da piano di ammortamento è maggiore del ricavato prevedibile dalla vendita all’asta dell’immobile, il secondo creditore (Banca IFIS) non avrebbe alcun interesse immediato ad iscrivere un’ulteriore ipoteca sull’immobile e a chiederne al giudice l’espropriazione.

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22 Aprile 2024 · Ludmilla Karadzic