Termini di risposta per istanza di annullamento del fermo amministrativo dopo la notifica del preavviso

Fermo amministrativo, preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria












Ho presentato istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo del veicolo strumentale, trattandosi di autovettura di una azienda commercio di autovetture, oltre a capire se può essere accolta, mi domando quali sono i termini, nonché l’eventuale obbligo, di risposta all’istanza da parte dell’Agenzia Riscossione Entrate (positiva o negativa).Grazie.

L’articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 dispone che la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati é avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attività di impresa o della professione.

Non è previsto un termine per comunicare al debitore l’accoglimento o il diniego dell’istanza di annullamento del fermo amministrativo: occorre controllare, decorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso, se nel Pubblico Registro Amministrativo (PRA), è stato disposto (o meno) il provvedimento di fermo sul veicolo.

Qualora venisse iscritto il fermo amministrativo, il debitore può presentare istanza di rateizzazione del debito esattoriale, con conseguente sospensione del provvedimento alla data di pagamento della prima rata, oppure ricorrere al giudice competente per materia secondo la natura del debito (Commissione Tributaria, giudice del lavoro, giudice di pace).

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16 Ottobre 2019 · Paolo Rastelli