Qual è il termine massimo di rientro dal debito in un accordo con i creditori in base alla legge di composizione delle crisi da sovraindebitamento?

Legge salva suicidi, sovraindebitamento e legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) - esdebitazione o esdebitamento












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Dieci anni fa circa ho chiuso una ditta individuale (ero artigiano) e mi è rimasto solo un debito con la banca per il quale mi è stato ingiunto il pagamento dopo una sentenza.

Poiché in questo caso il 60% dei creditori non c’è in quanto vi è solo un creditore al 100 per cento, e dato che ora lavoro a tempo indeterminato in una s.r.l. privata, non so se mi convenga più farmi pignorare il quinto oppure accordarmi con il creditore (non ho patrimoni né beni intestati) con la la legge 3/2012.

In quanto tempo (al massimo) dovrei soddisfare il creditore (se accetta), e per quale cifra?

I termini dell’accordo con i creditori di cui alla legge 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, in particolare l’importo falcidiato e la durata temporale del piano di rientro, costituiscono proprio il risultato di una trattativa portata avanti dal debitore, attraverso l’organo di composizione a cui egli si è affidato, con il creditore.

Dunque, capirà bene, che la sua domanda non può, qui, trovare alcuna risposta. Noi possiamo solo dire che al creditore, informato della sua posizione di lavoratore dipendente (e lo sarà senz’altro, se lei decide di tentare un accordo ex legge 3/2012), converrà senz’altro, senza colpo ferire, pignorare il suo stipendio, a meno che lei non gli faccia una proposta allettante del tipo “pochi, maledetti e subito, o quasi subito”.

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3 Dicembre 2017 · Simone di Saintjust

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