TARI – Sanzioni per omesso o insufficiente versamento
Accertamento per TASI TARI TARES IMU TARSU TIA ICI, iuc tasi tari tares imu tarsu tia, tributi locali
Ho ricevuto un “Avviso di accertamento TARI ed erogazione contestuale delle sanzioni” per omessa denuncia TARI. Premetto che non rilevo alcun errore di calcolo e nessuna incoerenza coi dati catastali e del nucleo familiare per l’attribuzione del Maggior Tributo Dovuto. La sanzione da applicare è stata quantificata nella misura del 200% del tributo come disposto dall’art. 12 del decreto legislativo 473/97. Esso prevede nel caso specifico “la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta…” Il fatto sussiste e non c’è giustificazione se non negligenza e superficialità da parte dello scrivente: la legge non ammette ignoranza.
Al contempo c’è da parte mia buona fede, provenendo da un comune che procedeva all’emissione di notifica di pagamento previa denuncia di occupazione, e non intenzionalità nell’arrecare danno alle casse comunali. Dimostrando piena intenzione ad onorare il debito, è possibile (e come) argomentare una mediazione a sostegno di un ricalcolo della sanzione con un coefficiente minimo (100%), o comunque un valore più basso del massimo previsto per assenza di precedenti? Mi conviene procedere per esercizio di autotutela o per ricorso tributario?
Per quanto riguarda le sanzioni sulla TARI (TAriffa RIfiuti) omessa, o versata in misura insufficiente, o per mancata denuncia di inizio occupazione,si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 473/1997 riguardanti, in particolare, le sanzioni applicate per i tributi locali,
Qualunque sia la sanzione nominale applicata, essa viene ridotta ad un quarto (al 25%) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (di solito 60 giorni), interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, e della sanzione.
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26 Novembre 2019 · Carla Benvenuto