Subentro nella fornitura di acqua luce e gas (e fonia) con grado di parentela esistente fa cliente cessato moroso e cliente subentrante – Bisognerà saldare il debito del precedente utente moroso a cui è stata disattivata la fornitura?

Per i debiti pregressi, il gestore potrà rivalersi solo ed esclusivamente sul vecchio utente che li ha contratti


DOMANDA

Nel 2016 mi è stato donato un immobile e mia madre ha mantenuto il diritto d’abitazione, che ad oggi ancora possiede: fino a poco tempo fa le utenze erano intestate a lei e ora che non vive più qui ho deciso di affittare l’immobile, quindi volevo procedere con le rispettive volture, ma il contatore della luce le è stato chiuso per una morosità che non vorrei pagare io e ho dovuto richiedere il subentro.
La mia domanda è la seguente: siccome c’è un grado di parentela, sono tenuta a ripagare tale debito? Come posso “discolparmi”? Se devo, lo pagherò io poiché non ho rapporti con mia madre, ma vorrei sapere prima se c’è un modo per tutelarmi. Vi ringrazio infinitamente.


RISPOSTA

Il subentro consiste nell’attivazione delle forniture delle utenze domestiche (acqua, luce e gas) da parte di un nuovo cliente, con qualsiasi venditore, in seguito alla cessazione del contratto del precedente cliente, per cui, eventualmente, c’è stata la disattivazione del contatore (per morosità o altro).
Il subentro si rende quindi necessario, nella fattispecie, dal momento che la precedente fornitura risulta essere stata disattivata e sarà quindi necessario riattivarla con aggravio di tempi e di costi.
Nel caso di subentro è, pertanto, chiaro che si tratta di due rapporti contrattuali distinti, con obbligazioni altrettanto distinte e imputabili quindi a soggetti diversi. Per i debiti pregressi, il gestore potrà rivalersi solo ed esclusivamente sul vecchio utente che li ha contratti.
E’ irrilevante che esista un rapporto di parentela fra intestatario delle utenze cessate e intestatario di quelle subentranti.
Peraltro, alla data in cui scriviamo ed alla luce di alcune novità giurisprudenziali e decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) anche nel caso di voltura, il nuovo intestatario delle utenze non ha nessun obbligo di accollarsi le morosità pregresse diel precedente utente. Il fornitore che pretendesse il pagamento dei debiti lasciati dal vecchio utente commetterebbe un illecito, indipendentemente da ciò che prevedono le condizioni generali di contratto.
Tuttavia, nella fattispecie, essendo stata disattivata la fornitura delle utenze, l’unica soluzione percorribile resta quella del subentro nei contratti di fornitura di luce, acqua e gas.



8 Ottobre 2022 - Giovanni Napoletano


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