Spese per esazioni domiciliari mai avvenute addebitate dalla finanziaria in seguito a ritardi nel pagamento delle rate

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Ho purtroppo, da circa un anno, problemi per il pagamento delle rate di una carta revolving e di un finanziamento.

Da giugno mi vengono addebitati, oltre gli interessi, more, spese varie, sugli e/c dei suddetti rapporti mensilmente 50 euro per spese di esazione domiciliare che però, ad eccezione di una sola volta, non sono mai avvenute o perlomeno dimostrabili in modo certo.

Ho chiesto più volte alla finanziaria, tramite diversi canali, di rendermi conto tramite documentazione, quando e chi abbia eseguito queste visite domiciliari, ma la risposta della finanziaria è sempre stata la stessa, si stanno comportando secondo le condizioni contrattuali, che il loro comportamento è cristallino, che, a prescindere dalla causa, la responsabilità è mia in quanto non sono regolare nei pagamenti.

Vorrei chiedere se avete già ricevuto da altri utenti segnalazioni di questo problema ed eventualmente un consiglio sulle azioni da intraprendere.

Sono molte le segnalazioni giunte riguardanti il problema da lei lamentato: a quanti ci hanno scritto abbiamo consigliato di rivolgersi all’Arbitro bancario Finanziario (ABF) ma, al momento, non abbiamo (come troppo spesso accade) ricevuto feedback sugli esiti dell’azione eventualmente intrapresa.

Se, infatti, partiamo dall’ipotesi che non si intende interrompere i pagamenti rateali, sia perchè non si vuole rischiare azioni giudiziali oppure (come nella fattispecie) perché si ha bisogno di continuare ad accedere al credito rotativo che viene garantito, comunque, dall’utilizzo della carta revolving, allora l’unico strumento per ottenere giustizia è quello di rivolgersi all’ABF, che rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.

Per presentare il ricorso online può seguire le istruzioni riportate qui.

Condizione necessaria per presentare ricorso all’ABF è, tuttavia, l’avere inoltrato un reclamo scritto, via raccomandata AR, alla finanziaria, lamentando quanto ha già cercato, inutilmente, di contestare attraverso i vari canali di comunicazione di cui si è già servita. Decorsi 30 giorni dalla data in cui il reclamo perviene al destinatario, in caso di silenzio o di risposta non soddisfacente, potrà rivolgersi direttamente all’ABF, previo versamento di 20 euro (diritti di segreteria) che le saranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso.

Non è richiesta assistenza tecnico legale, la procedura è assai semplice e si sostanzia nel riportare all’Arbitro quanto già contestato alla controparte in sede di reclamo.

Non è nostra intenzione affondare il coltello nella piaga, ma andrebbe verificata l’iscrizione del suo nominativo in qualche centrale rischi (la CRIF, ad esempio), per i ritardi nel pagamento delle rate dei prestiti (quello rotativo associato alla revolving e quello standard): in questa evenienza, come sancito dalla normativa vigente, lei avrebbe dovuto ricevere una raccomandata AR di preavviso. Ma spesso le raccomandate vengono notificate per compiuta giacenza nell’ufficio postale ed il destinatario, per i motivi più svariati, neanche riesce ad intercettare l’avviso di giacenza lasciato dal postino.

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18 Novembre 2018 · Ornella De Bellis

In merito alla risposta di cui sopra, vorrei chiedere un chiarimento su questo passaggio estratto dalla risposta:

“infatti, partiamo dall’ipotesi che non si intende interrompere i pagamenti rateali, sia perchè non si vuole rischiare azioni giudiziali oppure (come nella fattispecie) perché si ha bisogno di continuare ad accedere al credito rotativo che viene garantito, comunque, dall’utilizzo della carta revolving, allora l’unico strumento per ottenere giustizia è quello di rivolgersi all’ABF, che rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.”

Preciso che per la revolving purtroppo da febbraio 2018 ho potuto pagare “a singhiozzo” 4 rate, la carta è stata bloccata dal primo insoluto e non essendo mai riuscito a rientrare tale è rimasta, quindi i pagamenti sono da considerare interrotti.

Quindi vengo a esporre il mio dubbio: in queste condizioni posso ugualmente tentare la strada dell’ABF oppure come debitore insolvente non mi è possibile farlo?

Vorrei precisare che i problemi relativi a ritardi e insoluti per i vari rapporti con finanziarie sono dovuti alla perdita del posto di lavoro e tra periodi di disoccupazione e periodi lavorativi (sempre con contratto determinato) con retribuzioni nettamente inferiori a quelle ante licenziamento, ho fatto di tutto per restare in linea con i pagamenti, sino a quando sono arrivato a non farcela più a pagare tutto.

Il mio attuale contratto di lavoro scade il 31/12 p.v. ed non è più rinnovabile, quindi capite che mi si prospetta un periodo difficile, mi vedo quindi scivolare inevitabilmente verso problemi più seri con le finanziarie.

Per concludere, riprendo un altro passaggio della risposta
“ma andrebbe verificata l’iscrizione del suo nominativo in qualche centrale rischi (la CRIF, ad esempio), per i ritardi nel pagamento delle rate dei prestiti (quello rotativo associato alla revolving e quello standard): in questa evenienza, come sancito dalla normativa vigente, lei avrebbe dovuto ricevere una raccomandata AR di preavviso. Ma spesso le raccomandate vengono notificate per compiuta giacenza nell’ufficio postale ed il destinatario, per i motivi più svariati, neanche riesce ad intercettare l’avviso di giacenza lasciato dal postino.”

A questo riguardo ho ricevuto, tramite posta ordinaria, qualche mese fa un pre avviso di segnalazione per la carta revolving, se fosse arrivata una raccomandata, siccome al mio domicilio c’è sempre qualcuno, il postino l’avrebbe comunque consegnata a un mio famigliare, certo che da quello che ho letto per altri post, in queste situazioni non ci si può meravigliare di nulla, però… considerati tutti i problemi che ho in questo momento, essere segnalato in una centrale rischi, non mi sembra il più grande, è altro che mi toglie il sonno.

La risposta precedente valeva nel contesto in cui fossero stati in corso, seppure con ritardo, i pagamenti delle rate per la revolving e per il prestito.

Chiarita la situazione, in realtà diversa, se lei non ha altri beni aggredibili (immobili e/o conti correnti) conviene attendere che la finanziaria ceda il credito oppure proceda giudizialmente con il pignoramento dello stipendio del debitore, quando ne avrà occasione in futuro.

Nella prima ipotesi, potrà raggiungere un accordo transattivo a saldo stralcio con la società cessionaria. Nella seconda, volendo, potrà opporsi al decreto ingiuntivo eccependo l’applicazione di spese ingiustificate allo scopo di ridurre il periodo in cui sarà operato il prelievo in busta paga. Prelievo che non potrà in alcun modo superare il 20% della retribuzione al netto degli oneri fiscali e dei contributi previdenziali.

Il preavviso di segnalazione in centrale rischi, giusto per precisare, va tassativamente inviato con raccomandata AR. Lei potrebbe asserire di non aver mai ricevuto quello inviato per posta semplice: ma, vista la situazione, non mi sembra il caso di aprire un contenzioso.

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18 Novembre 2018 · Annapaola Ferri

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