Sosta del veicolo senza copertura assicurativa in strada privata – Il proprietario può essere sanzionato per violazione dell’articolo 193 del codice della strada (veicolo privo di assicurazione RC auto)?

Multa, multa per violazione del codice della strada, tutela consumatore - assicurazione auto












Non ho soldi per rinnovare la polizza in scadenza del mio autoveicolo: pensavo di lasciare la macchina in sosta lungo una strada privata, senza uscita e priva di marciapiede, che conduce all’immobile in cui abito. Ho chiesto informazioni ai vigili urbani del paese in cui risiedo e questi mi hanno detto che potrebbero elevare una contravvenzione ai sensi dell’articolo 193, commi uno e due. Un mio amico, invece, è convinto che la multa non possa essere comminata quando il veicolo, senza copertura amministrativa, sosta in una strada privata.

Chi ha ragione?

Gli agenti della polizia municipale hanno torto marcio: infatti, anche i giudici della Corte di cassazione, con la recente sentenza 6359/2019, hanno ribadito il concetto secondo il quale non può valere il principio della presunzione di uso pubblico della strada privata, che sussiste soltanto quando il tratto di strada colleghi due strade pubbliche, e che non può assolutamente applicarsi la presunzione di strada aperta al pubblico per un tratto privo di marciapiede e senza uscita (il cosiddetto vicolo cieco).

Pertanto, a nostro parere, la macchina può essere lasciata in sosta su una strada privata cieca e non dotata di marciapiede, senza alcun rischio di essere sanzionati per la mancata copertura del veicolo con polizza per la responsabilità civile auto.

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30 Agosto 2019 · Giuseppe Pennuto