DOMANDA
Un paio di giorni fa, vi ho chiesto aiuto per rispondere adeguatamente alla lettera in cui Sorec mi informava di aver acquisito il credito originariamente vantato da Agos nei miei confronti. Come da vostro suggerimento, ho chiesto copia delle lettere di cessione (il credito è passato per più società) ed un estratto conto cronologico con gli interessi moratori applicati di anno in anno. Hanno risposto subito alla mia pec inviandomi copia delle tre lettere di cessione, ma non l’estratto conto. Al mio sollecito rispondono quanto segue: “Gent. ma, facciamo seguito alla Sua per comunicare che la posizione, essendo allo stato in una fase di lavorazione bonaria, non ritiene di esibire la suddetta documentazione.
Altresì, ribadiamo la nostra piena disponibilità ad addivenire ad una definizione transattiva. In attesa di Sue, porgiamo cordiali saluti. ”
Come dovrei comportarmi ora? Grazie mille per il vostro aiuto
RISPOSTA
Bisogna insistere e conservare le e-mail di risposta della Sorec: il fatto che si sia in una fase di “lavorazione bonaria”, come millantato dalla controparte, non vuol dire che il debitore debba considerare fondata qualsiasi pretesa unilaterale di Sorec, senza poter avere delle informazioni di riferimento (il calcolo del dovuto, comprensivo di capitale non rimborsato e di interessi moratori) che giustifichino la pretesa stessa, perchè allora non si parlerebbe più di rimborso del credito acquisito, ma si rasenterebbe l’estorsione.
Pertanto va risposto, con la massima cortesia, che il debitore intende assolutamente adempiere al proprio obbligo, ma condiziona l’adempimento all’allegazione dei calcoli in base ai quali viene formulata la pretesa creditizia, sulle cui basi si fonda la trattativa bonaria, a meno che il creditore non intenda rinunciare agli interessi moratori ed alle eventuali spese di recupero, e proponga uno sconto consistente sul capitale originariamente dovuto.
L’articolo 1175 del codice civile stabilisce che il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza e la circostanza manifestata dalla controparte di ritenere non necessaria l’esibizione della documentazione richiesta, costituisce una palese violazione della norma codicistica. In pratica, il creditore ritiene che la base di partenza della trattativa bonaria debba essere un importo da lui “sparato a caso”.
Le risposte scritte di Sorec, collezionate dal debitore, costituiranno materiale da esibire in sede di opposizione ad una eventuale (ma riteniamo, molto remota) richiesta giudiziale di decreto ingiuntivo formulata dal creditore.
4 Ottobre 2024 - Annapaola Ferri
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