DOMANDA
Ad oggi sono socio con altre 3 persone di una srl in fase di liquidazione dovuta purtroppo alla scomparsa prematura di una socia: la società ha ad oggi un causa civile presso il tribunale ancora alla prima udienza, si pensa che la sentenza definitiva ci sarà tra 4/5 anni. La causa la subiamo con la richiesta di 60 mila euro, soldi che non ci sono in cassa e non verranno divisi utili. Possiamo liquidare ugualmente la società? Se perdiamo con società liquidata i soci dovranno pagare o ne risponde sempre la società per il capitale sociale? Se rimane il liquidazione chi ne risponde?
RISPOSTA
I debiti di una qualsiasi società, dopo la liquidazione e la conseguente cancellazione della stessa dal registro delle imprese, si trasferiscono in capo a dei successori e, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dall’articolo 2495 del codice civile, implica un meccanismo di tipo successorio, nell’intento d’impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto. Questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. L’articolo 2495 del codice civile, comma 2, infatti, prevede – dopo aver rammentato che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione (ferma restando l’estinzione della società) – che dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali di una società a responsabilità limitata non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società. Il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare che in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata dal socio riscossa. In conclusione, vale il il principio di diritto secondo il quale, in tema di effetti della cancellazione di società di capitali (e la srl è una società di capitali) dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell’articolo 2495, comma 2, del codice civile, implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione. Il principio di diritto appena esposto è stato trasfuso nella sentenza della Corte di cassazione 31933/2019. Pertanto, i soci della srl risponderanno dell’eventuale sentenza sfavorevole che assegnerà al ricorrente la somma di 60 mila euro condannando la srl, ciascuno nella misura pari a quanto ricevuto in fase di liquidazione: il problema, inoltre, si porrà quando la sentenza passerà in giudicato, oppure, quando il giudice deciderà per la provvisoria esecuzione della sentenza eventualmente appellata in un grado di giudizio superiore.
8 Gennaio 2020 - Tullio Solinas