Si può evitare il pignoramento presso la residenza del debitore?

Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni












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Ho letto che per evitare eventuali pignoramenti di oggetti è necessario che gli stessi siano registrati all’ agenzia delle entrate. Come si procede? Tale registrazione deve essere datata prima dell’ insorgenza del debito?

Il debitore ed il proprietario dei beni pignorabili possono registrare un contratto di comodato presso l’Agenzia delle Entrate per dimostrare, in ipotesi di pignoramento presso la residenza del debitore, che i beni allocati nel luogo in cui il debitore risiede (o vive) non sono di proprietà del debitore.

La precauzione torna utile quando debitore e il terzo effettivo proprietario dei beni pignorabili convivono ed il terzo non è in grado di dimostrare la proprietà dei beni pignorabili con fatture d’acquisto o altri documenti. Oppure nel caso di locazione gratuita di un locale ammobiliato al debitore.

Tuttavia, tale accorgimento non sempre evita il pignoramento: l’ufficiale giudiziario, infatti, non è tenuto a valutare la documentazione esibita e dovrebbe, comunque, procedere al pignoramento. Il contratto di comodato, però, può essere efficacemente prodotto dall’effettivo proprietario dei beni pignorati in sede di successivo ricorso al giudice dell’esecuzione (ma serve un avvocato) per procedere alla loro “liberazione”.

La registrazione del contratto di comodato va fatta, naturalmente, prima della visita dell’ufficiale giudiziario.

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12 Agosto 2018 · Ludmilla Karadzic

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