Segnalazione nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia – Come funziona in caso di cessione del credito insoddisfatto erogato a debitori classificati in sofferenza

Nella Centrale Rischi (CR) della Banca d'Italia le segnalazioni per i crediti in sofferenza vengono reiterate mensilmente a tempo indeterminato


DOMANDA

Nel 2014 chiedo un finanziamento a una finanziaria di 50 mila euro, non riesco più a pagare perché il lavoro va male, il credito viene ceduto a BANCA IFIS, con la quale facciamo un accordo di saldo e stralcio di 38 mila euro euro a rate, che sto regolarmente pagando. Mi risulta che sono sempre segnalato in banca d’Italia pur pagando regolarmente. È corretto questo? Inoltre la segnalazione sparirà nel 2029 (cioè 5 anni dopo la scadenza del finanziamento originale che era in 10 anni?) Oppure continuerò a restare per 20 anni come cattivo pagatore, visto che l’accordo di pagamento ha una durata ventennale?


RISPOSTA

Qualora un soggetto vigilato da Banca d’Italia (un istituto di credito o una finanziaria) eroghi un prestito di importo superiore a 30 mila euro, è obbligatoria (si tratta di un diritto/dovere) la segnalazione del debitore nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia. Tale segnalazione cessa con il regolare versamento dell’ultima rata del piano di ammortamento.
In caso di problemi nel rimborso del prestito, invece, la segnalazione viene reiterata a tempo indeterminato fino alla cessione del credito a un terzo cessionario o fino all’appostazione del credito insoddisfatto a perdita di bilancio del creditore originario.
Tuttavia, di solito, il creditore originario classifica ‘in sofferenza’ il debitore inadempiente ed apposta, a perdita di bilancio, un importo al netto di una quota di 250 euro, che è la soglia minima con la quale il creditore insoddisfatto è autorizzato a reiterare la segnalazione del cattivo pagatore, rendendo appetibile l’acquisto del credito insoddisfatto a soggetti che operano nel settore del recupero crediti e che contemporaneamente risultano vigilati dalla Banca d’Italia.
Così, il cessionario acquirente vigilato dalla BANCA NAZIONALE, nella fattispecie BANCA IFIS, potrà continuare a segnalare il debitore inadempiente fino alla completa regolarizzazione del debito.
Pertanto, nel caso specifico, la posizione di chi ci scrive verrò considerata regolarizzata tre anni dopo la data di regolare pagamento dell’ultima rata del piano di rientro concordato con il creditore cessionario (BANCA IFIS).
La banca cedente, da parte sua, una volta ceduto il credito, compenserà la propria posizione fiscale fa importo non rimborsato e importo ricavato dalla vendita, e terminerà la segnalazione.
Altre procedure ed altre regole sono quelle che riguardano la segnalazione per importi prestati e non rimborsati inferiori ai 30 mila euro (o anche superiori a tale importo ma riguardanti, ad esempio, il valore di beni ceduti a titolo di leasing finanziario da soggetti operanti nel settore ma non sottoposti a vigilanza dalla Banca d’Italia)). In questo caso il credito in corso di rimborso o in sofferenza non viene segnalato nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia ma nei SIC (Sistemi di Informazione Creditizia privati, come CRIF, Experian, CTC, Assilea).



2 Settembre 2024 - Ornella De Bellis


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