Segnalazione CR Bankitalia con addebito di interessi che sarebbero prescritti

Il debitore deve dimostrare, con accertamento del giudice, che gli interessi addebitati nella segnalazione in CR Bankitalia non hanno fondamento giuridico












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Ho una segnalazione nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia per un prestito Fiditalia e il cessionario ha iniziato a segnalarlo in CR Bankitalia dal 2014, è un importo gonfiatissimo di interessi che secondo la prescrizione breve sarebbero scaduti…adesso ha ceduto a sua volta il credito e l’ultima segnalazione ha una differenza di 200/300 euro, tra la perdita e l’utilizzato…posso eccepire la prescrizione per non attendere altri 3 anni di segnalazione? Il nuovo cessionario non sta segnalando la posizione in CR.

Poiché il cessionario non sta procedendo alla segnalazione mensile, vuol dire che non si tratta di un soggetto sorvegliato da Bankitalia e come tale obbligato a perpetuare, mensilmente, la segnalazione in Centrale Rischi.

Per questo è inutile, per il momento, citare il cessionario in tribunale (con il necessario supporto di un avvocato) per accertare la corretta consistenza degli interessi dovuti e poi, in caso di sentenza con esito favorevole, pretendere da Bankitalia la correzione dell’importo complessivo (capitale ed interessi) riportato nella segnalazione mensile.

Ma, quando il nuovo concessionario (che ha acquistato il credito vantato da Fiditalia) pretenderà il rimborso del dovuto e procederà, probabilmente, con decreto ingiuntivo nei confronti del debitore, quest’ultimo se vorrà vedere stornati dal debito complessivo, gli interessi ritenuti prescritti, dovrà opporsi al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla sua notifica.

Ora, va ricordato che sono da considerarsi crediti erariali i crediti vantati dallo Stato in seguito ad omesso o insufficiente pagamento di IRPEF, IRES, IVA,IRAP, crediti per addizionali comunali e regionali.

Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la quota capitale è decennale (articolo 2949 del codice civile), mentre la pretesa creditizia per gli oneri accessori (sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (articolo 20 del decreto legislativo 472/1997 che si occupa di disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie e art. 2948 del codice civile).

Tale distinzione è stata chiarita, di recente, dalla Suprema Corte di cassazione con l’ordinanza 27093/2022.

L’articolo 20 del del decreto legislativo 472/1997 stabilisce che l’atto di contestazione, nonché di irrogazione degli oneri accessori deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi, e che gli interessi di mora (o interessi moratori) per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo riconducibili a un credito esattoriale di tipo erariale, pertanto, sono soggetti a prescrizione quinquennale.

Questa differenza, tuttavia vale solo per i crediti erariali e non per i prestiti non rimborsati da banche e finanziarie.

Pertanto, la segnalazione in CR Bankitalia riguarda capitale ed interessi con prescrizione decennale che, nella fattispecie, decorre dalla data dell’ultima segnalazione mensile operata dal cedente Fiditalia.

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6 Aprile 2024 · Ornella De Bellis

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