Sanzioni cartelle esattoriale de cuius – Sono intrasmissibili agli eredi

Il decreto legislativo 472/1997 ha stabilito che l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.












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Nel calcolo dei debiti da sottrarre all’asse ereditario si calcolano anche sanzioni in riferimento a cartelle esattoriali?

Il decreto legislativo 472/1997 ha stabilito che l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

In pratica, gli eredi devono pagare l’importo delle tasse eventualmente evase o dovute dai defunti, ma non le sanzioni e le soprattasse. Gli eredi, in particolare, non sono tenuti al pagamento delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada.

Ora, il patrimonio ereditario complessivo da ripartire fra gli eredi va calcolato procedendo alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (eredità relitta) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell’apertura della successione. Quindi detraendo dall’eredità relitta i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere l’attivo netto.

E’ chiaro, pertanto che i debiti del de cuius vanno valutati al netto delle sanzioni amministrative a lui comminate in vita, dal momento che quelle sanzioni amministrative non saranno a carico degli eredi. Questo vale anche per le sanzioni tributarie incluse in eventuali cartelle esattoriali notificate al defunto.

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22 Maggio 2019 · Annapaola Ferri

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