Ho un conto corrente in Italia, a rischio pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), ed un conto corrente all'estero: dovrei effettuare un bonifico dall'estero sul conto corrente italiano (il conto corrente di destinazione deve essere necessariamente a mio nome) per poi riversare subito, altrove, i soldi rimpatriati. Da quanto ho letto, può capitare che la banca italiana congeli il saldo di conto corrente prima che io ne sia messa a conoscenza. Inoltre, mi sembra di aver capito che dopo il pignoramento i soldi del bonifico verso il conto corrente italiano, in caso di avvenuto pignoramento di quest'ultimo, resterebbero comunque nella mia disponibilità. Poteri allora effettuare il trasferimento dei soldi dal conto estero a quello italiano, per poi inoltrarli in un altro conto corrente non intestato a me, senza alcun rischio. Giusto? ...
L'agenzia delle Entrate può pignorare beni o conti regolarmente detenuti all'estero (paese extra eu)? ...
La legge sul divorzio, nel prevedere che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi delinea l'ambito di competenza del giudice del divorzio non impone un necessario collegamento contestuale fra la pronuncia sullo status e quella sull'assegno divorzile. Il regime di riconoscimento automatico derivante dal regolamento Europeo comporta la ricezione nel nostro ordinamento del contenuto specifico della decisione, pronunciata in un paese dell'Unione, che si è limitata ad accertare le condizioni per lo scioglimento del matrimonio e lo ha sancito lasciando aperta la possibilità di far valere le pretese economiche in un separato procedimento. Non può dunque attribuirsi alla sentenza di divorzio pronunciata in un paese ...