Rispondere alle ingiunzioni: validità di una transazione novativa

Accordo transattivo a saldo stralcio, recupero crediti












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Nell’interessante articolo sull’argomento, si evidenzia che in caso di stipula di una transazione novativa (saldo e stralcio) che riduce significativamente l’importo dovuto, il creditore, successivamente alla non ottemperanza dell’accordo, non possa rispristinare il contratto (e quindi il debito originario) ma debba far riferimento al suo importo “novato” nelle successive azioni giudiziarie o stragiudiziare.

Poiché a supporto di questa tesi sono indicate pronunce della Cassazione un po’ datate, volevo sapere se la tesi rimane valida e suffragata dalla recente giurisprudenza.

Sul tema, la giurisprudenza consolidata ha stabilito che deve essere qualificata novativa la transazione che determina l’estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell’accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall’atto di un’obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente.

Invece, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa, l’accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese.

Questo l’orientamento espresso anche dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12876/15.

In base a tale esaustiva precisazione giurisprudenziale, dobbiamo purtroppo affermare che l’accordo transattivo a saldo stralcio non costituisce una transazione novativa poiché, in esso, le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente e che quest’ultimo rivive nel caso di mancato rispetto delle nuove condizioni concordate a saldo stralcio.

Peraltro, abbiamo contestualmente inserito fra i post obsoleti l’articolo che lei deve aver letto e a cui fa un generico riferimento nel quesito, rimandandolo ad uno sempre in tema, ma più recente.

Volendo ricapitolare la questione, possiamo dire che quando il debitore, in conseguenza a morosità datata, perfeziona con il creditore (banca, finanziaria o società di recupero crediti) un accordo transattivo a saldo stralcio che prevede un notevole abbattimento dell’importo dovuto (comprensivo di capitale ed interessi di mora) ed un piano di rimborso rateale, qualora capitasse che il debitore non riuscisse a tener fede agli adempimenti concordati, egli sarà chiamato a rimborsare, in un’unica soluzione, il debito originario e non l’importo spuntato con l’ultimo accordo transattivo sottoscritto.

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15 Giugno 2018 · Ornella De Bellis

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