Riscossione crediti per servizi idrici da parte di una Pubblica Amministrazione
Naturalmente la riscossione del credito sarà affidata ad una società concessionaria scelta attraverso una pubblica gara di appalto.
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Un comune o un ente di bonifica che affida ad Equitalia la riscossione di una multa o un cartella esattoriale riferita a servizi idrici, può affidare questi carichi ad agenzie private di recupero credito, se non è riuscita ad intascare tramite Equitalia?
Naturalmente la riscossione del credito sarà affidata ad una società concessionaria scelta attraverso una pubblica gara di appalto.
Avverso una cartella esattoriale riguardante il mancato pagamento dei canoni idrici è possibile proporre opposizione all'esecuzione innanzi il Giudice di Pace (valore della controversia euro 580,60) per far valere l'intervenuta prescrizione dei credito vantato dal Comune? Occorre chiamare in giudizio sia l'ente di riscossione che l'amministrazione creditrice? ... [leggi tutto]
Istanza di sgravio e sospensione della riscossione per debiti di natura esattoriale Come sappiamo, dopo la notifica di una cartella esattoriale, quando ad esempio, abbiamo già pagato l'importo richiesto, siamo in possesso di una sentenza che ci ha dato ragione o di uno sgravio dell'ente creditore e, comunque, in presenza di qualsiasi causa che rende non esigibile il credito, è possibile chiedere lo sgravio e la sospensione della riscossione. L'istanza va presentata entro 90 giorni dalla notifica dell'atto, spiegando i motivi per cui non la pretesa è da considerarsi inesigibile ed allegando tutta la documentazione da cui origina il presunto diritto ad ottenere il provvedimento di sgravio e di sospensione della riscossione coattiva. La procedura può essere anche attivata attraverso il servizio online di sospensione della la riscossione predisposto sul sito internet di Equitalia, oltre alle forme consuete di invio con raccomandata a/r. Ricevuta la domanda completa di tutta la ... [leggi tutto]
E' ammissibile l'impugnazione della cartella che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 546/1992. E' da ritenere, infatti, che la prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza, e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un ... [leggi tutto]
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