Rischi di pignoramento per buonuscita e pensione a causa dei debiti accumulati da mia moglie?

Quando i creditori del coniuge debitore possono aggredire i beni del coniuge non debitore


DOMANDA

Tra un anno sarò in pensione, ma purtroppo mia moglie (per necessita familiari ed essendo unica a poterli chiedere) ha contratto prestiti per circa 29 mila euro: tra un anno dicevo, sarò in pensione e per prima cosa vorrò chiedere tramite banca l’Anticipo Pensionistico della Buonuscita maturata dal 1982 al 1998, e poi chiedere un quinto sulla pensione per vedere di comprare un miniappartamento per me e mia moglie.
Volevo sapere (dato che la pensione di mia moglie è impignorabile per esiguità dell’importo, neppure 500 euro) come avverranno le trattenute che sicuramente pioveranno sulla mia pensione?
Percependo appunto una futura pensione di circa 1250 euri, sarà per me possibile riuscire a prendere ed eventualmente far volatilizzare l’Anticipo di Buonuscita ed il Quinto su Pensione e poi nel tempo pagare sula capienza residua disponibile per pignoramenti, la trattenuta che mi faranno ?
Loro (le finanziarie dei prestiti di mia moglie), non sanno nulla di me, se lavoro o se sono disoccupato, né tantomeno quando andrò in pensione: devo comunque aspettarmi che il giorno X siano già pronte con letterina di avvocato per il pignoramento?


RISPOSTA

I creditori della moglie, ammesso che i coniugi abbiano adottato un regime legale di comunione dei beni o che la moglie abbia accumulato debiti per esigenze esclusivamente familiari (e non per acquistare beni personali) possono aggredire la pensione o la buonuscita del marito non debitore, ma, nel secondo caso, la procedura non è immediata. E’ necessario un preventivo giudizio in cui il giudice accerti che i debiti della moglie erano stati contratti per esigenze della famiglia.
La cessione del quinto della pensione può essere richiesta prima o dopo il pignoramento: se avviene prima del pignoramento la rata massima per rimborsare il prestito entro un periodo non superiore a dieci anni (ma dipende anche dall’età del pensionato) è pari al 20% della pensione netta percepita (nella fattispecie 250 euro).
Se la cessione viene richiesta dopo il pignoramento, la rata massima verrà calcolata sul rateo al netto del prelievo fiscale e della trattenuta per pignoramento (nella fattispecie la rata massima di rimborso sarà pari a 200 euro, tenuto conto che la quota pignorata si attesterà intorno ai 250 euro).
Nel momento in cui il creditore decidesse di agire sul marito pensionato, avendone facoltà e diritto, una breve, per quanto banale, indagine patrimoniale porterà ad evidenziare che il debitore percepisce una pensione.


23 Febbraio 2021 - Annapaola Ferri


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