In occasione di un fenomeno di variazione di tensione ho subito danni al fabbricato e al contenuto: l’ente gestore del servizio elettrico ha preso atto e mi ha comunicato di fargli richiesta di risarcimento danni, ma ho anche un’assicurazione sulla casa con copertura di danni al fabbricato e al contenuto e non capisco se posso fare richiesta danni sia all’ente gestore del servizio elettrico, sia alla mia assicurazione.
Con le recenti sentenze 13233/2014 e 7349/2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che il riconoscimento di un indennizzo (tipicamente assicurativo) presuppone l’esistenza di un danno, ma se c’è già stato il risarcimento, il danno non esiste più ed allora il credito indennitario si estingue, e viceversa.
Sempre la Suprema corte, con sentenza 12565/2018 pronunciata a sezioni unite, ha enunciato il principio giuridico secondo il quale il pagamento del premio assicurativo non può essere sufficiente a giustificare la trasformazione di un sinistro in una occasione di lucro.
Ne discende che, per evitare eventuali fastidi dalla compagnia che ha assicurato il fabbricato, le converrà scegliere se richiedere il risarcimento danni al distributore di energia oppure l’indennizzo alla compagnia assicuratrice.
4 Marzo 2024 · Giovanni Napoletano
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